La mancata ammissione della prova testimoniale viola l’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 2441 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio, quale la prova testimoniale, si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. Ne consegue che il giudice di merito non può negare il risarcimento del danno non patrimoniale per assenza di prova, quando abbia omesso di ammettere la prova orale specificamente dedotta dalla parte interessata a dimostrare quei pregiudizi.
Il Fatto
In seguito alla rottura di una condotta idrica comunale, che aveva cagionato danni ad un immobile sovrastante e determinato l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero, gli occupanti di un’abitazione evocavano in giudizio il Comune e la società di gestione del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali – quali le spese di locazione – e non patrimoniali patiti durante il forzato allontanamento.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso eziologico e qualificando l’ordinanza di sgombero come atto amministrativo non sindacabile dal giudice ordinario. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, accoglieva la domanda limitatamente al danno patrimoniale, ma negava il risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di prova, senza ammettere la prova testimoniale richiesta dagli appellanti. Avverso tale decisione gli attori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando prioritariamente il quinto motivo di ricorso, ne rileva la fondatezza. Il giudice di merito, nel negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, non ne ha escluso l’astratta configurabilità, riconoscendolo correttamente come risarcibile alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite n. 27932 del 2008: lesione di diritti fondamentali, superamento della soglia di tollerabilità e non futilità del pregiudizio.
Tuttavia, la Corte territoriale ha fondato il rigetto sull’assenza di prova, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale, articolata in primo grado e ribadita in appello, volta proprio a dimostrare i disagi patiti dal nucleo familiare in conseguenza dello sgombero. Tale omissione determina una manifesta contraddittorietà della decisione.
La Suprema Corte richiama il principio, costantemente ribadito e da ultimo affermato da Cass. n. 27479 del 2025, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza qualora il giudice ponga a fondamento della decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo.
L’accoglimento del quinto motivo comporta la caducazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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