Carenza di interesse sopravvenuta e sospensione facoltativa nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 2499 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione della causa dipendente, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., va disposta quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c.. In tale ultima ipotesi, il giudice della causa pregiudicata può alternativamente sospendere il giudizio per attendere la stabilizzazione della decisione, oppure proseguire il processo ove ritenga, con valutazione prognostica, che la sentenza possa essere riformata. Costituisce inoltre causa di sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria alla prosecuzione del giudizio di cassazione l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base partecipativa, in quanto tale esclusione degli utili extra-contabili comporta anche l’esclusione della possibilità di applicare la presunzione di ripartizione degli utili in capo ai soci.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al socio, per l’anno d’imposta 2013, un avviso di accertamento IRPEF, con il quale accertava un maggior reddito di capitale derivante dalla presunta ripartizione pro-quota di utili extra-contabili accertati nei confronti della società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente era socio al 30%. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 295 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio in presenza della pendenza della causa concernente l’avviso di accertamento societario.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che, con ordinanza n. 30674 del 18 ottobre 2022, è stato rigettato il ricorso della società avverso la sentenza che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento societario. Tale pronuncia, essendo passata in giudicato, ha determinato il venir meno del presupposto su cui si fondava l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio. La Corte dichiara, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’esclusione dell’esistenza degli utili extra-contabili preclude l’applicazione della presunzione di ripartizione degli stessi in capo ai soci.
Quanto al primo motivo di ricorso, concernente la mancata sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la Corte lo ritiene infondato, richiamando il principio per cui, una volta che la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. Nel caso di specie, al momento della decisione impugnata, la causa pregiudicante era stata definita dalla sentenza d’appello non ancora passata in giudicato, sicché la C.T.R. ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità nel non disporre la sospensione del procedimento, ritenendo prognostically possibile la riforma della decisione.
Il secondo motivo di ricorso viene infine dichiarato inammissibile, in quanto, a prescindere dalla questione sull’applicabilità della presunzione di ripartizione degli utili, si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è, quindi, complessivamente rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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