Agevolazione IMU terreni agricoli: l’iscrizione alla previdenza agricola è condizione sufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2527 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU sui terreni agricoli, il beneficio spetta al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo professionale, anche se pensionato, a condizione che il soggetto mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Tale iscrizione, che di per sé certifica lo svolgimento dell’attività agricola e il versamento dei relativi contributi, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dell’agevolazione, non essendo necessaria la prova della prevalenza del reddito agrario su quello proveniente da altre fonti. Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce una nullità sanabile con la costituzione della parte intimata, che opera ex tunc ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
Alcuni contribuenti, coltivatori diretti iscritti alla gestione INPS e pensionati, impugnavano gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per l’anno 2012, deducendo l’applicabilità del regime agevolato per i terreni agricoli. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo non provati lo svolgimento dell’attività agricola sui terreni e il carattere esclusivo di tale attività quale fonte di reddito. I contribuenti proponevano appello, notificando l’atto inizialmente all’indirizzo PEC del Comune e, successivamente, presso il difensore domiciliatario costituito in primo grado. La Commissione tributaria regionale, respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, accoglieva l’appello. Il Comune ricorreva per cassazione, formulando cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta tutte le censure sollevate dal Comune. Sulla dedotta tardività dell’appello, i giudici di legittimità richiamano il principio consolidato secondo cui la notifica dell’appello alla parte personalmente, e non al procuratore domiciliatario, determina una semplice nullità dell’atto, sanabile con la costituzione della parte intimata, con efficacia ex tunc. Nel caso di specie, la notifica presso il difensore e la regolare costituzione dell’Ente avevano sanato l’invalidità della prima notificazione.
In ordine al dedotto giudicato interno sulla mancata presentazione della dichiarazione IMU, la Corte precisa che la mancata impugnazione di affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo al giudicato solo se queste costituiscono capi autonomi della decisione, dotati di propria individualità e non mere argomentazioni. Nel caso in esame, la questione non rappresentava una autonoma ratio decidendi, ma un semplice argomento premesso alla decisione.
Il tema centrale riguarda l’agevolazione IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti. La Corte ricostruisce il quadro normativo, evidenziando come il rinvio contenuto nell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 alle definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 individui i soggetti agevolati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. A seguito dell’intervento di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis della legge n. 104/2020, l’iscrizione previdenziale è divenuta l’unica condizione richiesta per la fruizione del beneficio: essa integra una presunzione relativa dello svolgimento dell’attività agricola, superabile solo con prova contraria. Non è invece più necessario accertare la prevalenza del reddito agrario sugli altri redditi.
Infine, la Corte esamina il vizio di motivazione apparente, richiamando la nozione di “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione della sentenza impugnata, che indicava gli elementi probatori (iscrizione alla gestione INPS e dichiarazioni dei redditi) posti a fondamento del convincimento, risulta idonea a superare il vaglio di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese.
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Nota della Redazione
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