Assegnazione agevolata ai soci e rettifica della detrazione Iva per lavori incrementativi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2786 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione agevolata di beni ai soci ai sensi dell’art. 1, comma 116, della legge n. 296/2006, l’assegnazione di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto non deve essere assoggettata ad imposta, anche se su tale immobile sono stati eseguiti lavori per i quali l’imposta è stata detratta, a condizione che il contribuente provveda alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633/72 qualora le relative spese siano incrementative del valore del bene e non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione. Grava sul contribuente, che invoca il regime agevolativo, l’onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti legittimanti, dovendo dimostrare la natura non incrementativa dei lavori o l’esaurimento della loro utilità, senza che rilevi la circostanza che il socio assegnatario prosegua l’attività d’impresa sui medesimi beni.
Il Fatto
A seguito dello scioglimento anticipato e della messa in liquidazione di una società agricola, che non aveva superato il test di operatività previsto per le c.d. società di comodo, la società assegnava al socio i beni sociali, usufruendo del regime di esclusione dal campo Iva di cui alla legge finanziaria per il 2007. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, rettificava la dichiarazione Iva della società, recuperando l’imposta detratta in relazione alle fatture passive afferenti a lavori di ristrutturazione effettuati sugli immobili assegnati, non avendo la società operato la correlata rettifica della detrazione. I contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la rettifica, in quanto i beni trasferiti non erano destinabili a fini privati, trattandosi di manufatti agricoli fruiti nell’impresa individuale proseguita dal socio assegnatario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente escluso che l’Ufficio avesse ampliato il thema decidendum. Il recupero dell’imposta, infatti, non si fondava sull’insussistenza del presupposto soggettivo dell’agevolazione, ma sulla mancata rettifica della detrazione per i lavori di ristrutturazione, essendo tale profilo già emerso nei gradi di merito.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di autoconsumo esterno e destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa. L’assegnazione di beni ai soci costituisce un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’impresa, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40/E del 2002 e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui l’Iva è dovuta limitatamente agli “elementi che compongono il bene” che hanno consentito la detrazione.
La Corte ha precisato che, quando il bene è stato acquistato senza detrazione dell’Iva, la successiva assegnazione resta fuori campo Iva anche se su di esso sono stati eseguiti lavori per i quali l’imposta è stata detratta. In tale evenienza, tuttavia, il contribuente è tenuto ad operare la rettifica della detrazione per le spese incrementative che non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633/72.
La decisione impugnata è stata censurata perché aveva ritenuto irrilevante la natura incrementativa dei lavori, valorizzando la destinazione agricola dei beni e la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del socio assegnatario. La Corte ha invece affermato che, al fine di evitare la rettifica, è necessario l’accertamento in fatto della dimostrazione, da parte dei contribuenti, che i lavori non avessero natura incrementativa o avessero esaurito la loro utilità, gravando su di essi il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.