Nullo l’appello proposto contro uno solo degli eredi della parte deceduta senza integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 2841 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della legittimazione processuale agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali. Ove l’impugnazione sia proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio e a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado. La mancata integrazione comporta la nullità assoluta del procedimento di appello e della sentenza che lo definisce, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un contratto di mantenimento stipulato nel 2012, con il quale gli attori avevano trasferito la nuda proprietà di un immobile alla figlia e al genero, riservandosene l’usufrutto, in cambio di costante assistenza materiale e morale. A seguito del decesso di uno degli attori, il giudizio di primo grado veniva interrotto e riassunto nei confronti degli eredi, tra cui un erede testamentario nominato coerede universale, il quale rimaneva contumace. Il Tribunale rigettava le domande attoree; la Corte d’appello, su appello incidentale, dichiarava invece la risoluzione del contratto e l’inefficacia del trasferimento della nuda proprietà.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano la sentenza per non aver la Corte territoriale ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede testamentario non evocato nel giudizio di appello, nonostante risultasse dagli atti la sua qualità di coerede universale in forza di testamento pubblico regolarmente prodotto.
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata per cui, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta ai sensi dell’art. 303 cod. proc. civ., il processo prosegue individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace.
Nel caso di specie, la notifica collettiva e impersonale dell’atto di riassunzione aveva determinato l’assunzione della qualità di parte processuale anche da parte dell’erede contumace. Era pertanto onere degli appellanti evocarlo nominativamente nel giudizio di appello in qualità di litisconsorte necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., essendo la sua mancata evocazione causa di nullità dell’intero giudizio.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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