Equivalenza delle forme nella riassunzione dinanzi a giudice dello stesso plesso (Cass. civ. Sez. 3 n. 3025 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utile riassunzione del medesimo giudizio dinanzi a un giudice appartenente allo stesso plesso giurisdizionale, è valido ed efficace tanto l’atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto quello che assuma la forma dell’atto di citazione. La tempestività della riassunzione è determinata dalla disciplina propria del tipo di atto prescelto: deposito del ricorso in cancelleria o notificazione della citazione alla controparte. L’errore sulla forma dell’atto di riassunzione di un giudizio quiescente costituisce mera irregolarità, sanata dal raggiungimento dello scopo, quando l’atto contenga i requisiti essenziali dell’art. 125 disp. att. c.p.c. e manifesti la volontà di dare prosecuzione al processo. Diversamente, la riassunzione dinanzi a un giudice di diverso plesso giurisdizionale resta soggetta all’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009.
Il Fatto
A seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, la parte attrice riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata per l’Impresa, mediante ricorso anziché con atto di citazione, provvedendo alla notificazione dell’atto solo dopo la scadenza del termine perentorio. I convenuti eccepivano l’estinzione del processo.
Il Tribunale rigettava l’eccezione e la Corte d’appello di Bari confermava la decisione, ritenendo sufficiente il tempestivo deposito del ricorso di riassunzione. Avverso la sentenza d’appello i convenuti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 302, 305, 307, 50, 156 e 121 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta la questione della validità della riassunzione del giudizio dichiarato quiescente per effetto della declinatoria di incompetenza, quando la parte abbia erroneamente prescelto la forma del ricorso in luogo di quella della citazione e abbia notificato l’atto oltre il termine perentorio.
Il Collegio riafferma il principio di equivalenza delle forme degli atti di riassunzione, valorizzando la funzione dell’atto di riattivare il processo e di manifestare la volontà della parte di ottenere una decisione di merito. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 27183 del 2007, della Sez. 3 n. 5955 del 2016 e della Sez. L n. 16166 del 2021, la Corte evidenzia che la nullità non può derivare dalla mancanza di requisiti formali, ma solo dall’impossibilità di raggiungere lo scopo per carenza degli elementi essenziali dell’atto.
Il principio dell’equivalenza delle forme opera non solo quando la riassunzione avviene dinanzi al medesimo giudice, ma anche quando la parte intenda riassumere lo stesso giudizio dinanzi a un giudice del medesimo plesso giurisdizionale.
La Corte chiarisce che il diverso regime di cui all’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile in caso di difetto di giurisdizione tra plessi giurisdizionali diversi, conferma per contrasto la deformalizzazione del procedimento di riassunzione nell’ambito del medesimo plesso giurisdizionale.
Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al rimborso delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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