Onere della prova del correntista e travisamento della prova (Cass. civ. Sez. I n. 3120 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce in giudizio per l’accertamento del saldo del rapporto di conto corrente è onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche quando la banca non abbia ottemperato all’ordine di esibizione della documentazione. L’inosservanza dell’ordine di esibizione non determina l’inversione dell’onere probatorio, ma può essere valutata dal giudice di merito solo come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.. La mancata valorizzazione di tale inottemperanza non è censurabile in sede di legittimità. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova costituisce errore di fatto, sindacabile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile per cassazione solo nei rigorosi limiti del sindacato sulla motivazione.
Il Fatto
Un correntista conveniva in giudizio la banca, chiedendo la rideterminazione del saldo di alcuni rapporti di conto corrente e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande, rigettando la richiesta di condanna per mancata prova del diritto alla ripetizione. La Corte di appello confermava la decisione di primo grado, respingendo il gravame del correntista.
Avverso la sentenza d’appello, il correntista proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, lamentando la violazione delle norme sull’onere della prova e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito. Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma il ricorrente chiedeva comunque la decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, affermando che nelle azioni di accertamento negativo promosse dal correntista è sempre la parte attrice a essere onerata della prova dell’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti. La mancata consegna degli estratti conto non può gravare la banca di un onere di produzione che compete alla parte che agisce in giudizio: il correntista sprovvisto della documentazione può solo richiedere giudizialmente l’esibizione, e l’eventuale inottemperanza della banca è valutabile dal giudice di merito come argomento di prova, senza che ciò comporti un rovesciamento dell’onere della prova.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, mentre la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. La violazione dell’art. 116 c.p.c., invece, è sindacabile solo se si allega che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge.
Il Collegio ha infine condiviso la valutazione del giudice d’appello secondo cui l’inosservanza dell’ordine di esibizione, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello, non poteva essere riesaminata in sede di legittimità. La mancata impugnazione di quel capo della sentenza precludeva ogni possibilità di contestazione in cassazione.
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Nota della Redazione
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