Principio di non dispersione della prova e onere di specifica allegazione dei documenti non depositati in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3124 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Tale onere di allegazione non è osservato dalla parte che, consapevolmente, ometta il deposito telematico dei documenti in sede di riassunzione o di appello, essendo il principio di non dispersione della prova inconferente rispetto a tale situazione processuale. La censura che non contenga l’esatta indicazione dei documenti rimasti accantonati e del loro specifico contenuto è inammissibile per carenza di specificità. È altresì inammissibile la censura che solleciti la Corte di legittimità a una ri-valutazione del materiale probatorio già esaminato nel merito.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto domanda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, diretta all’accertamento dello svolgimento di mansioni dirigenziali sin dal 1998, con condanna al pagamento delle differenze retributive, nonché all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento d’ufficio e del successivo demansionamento, con richiesta di risarcimento danni e delle indennità contrattuali.
Il tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la decisione, ritenendo le pretese non supportate da idonee allegazioni e prove. La corte territoriale aveva altresì valutato legittimo il trasferimento e insussistente il demansionamento. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per mancata ricostruzione del fascicolo cartaceo, lamentando la mancata valutazione di documenti non depositati telematicamente in appello e invocando il principio di non dispersione della prova di cui alle Sezioni Unite n. 4835 del 2023. La Corte chiarisce che tale principio è inconferente rispetto alla situazione processuale in esame, in cui la stessa parte aveva valutato di non depositare telematicamente i documenti, pur avendolo fatto inizialmente in modalità cartacea.
La Corte precisa che il principio richiamato impone alla parte interessata di esercitare un onere di specifica allegazione, enunciando espressamente nel ricorso il contenuto dei documenti di cui invoca la valutazione, al fine di sollecitare il giudice a considerarli nella decisione. Tale onere non era stato osservato dal ricorrente che, consapevolmente, aveva omesso il deposito telematico sia in sede di riassunzione sia in appello. La censura risultava inoltre priva dell’esatta indicazione dei documenti rimasti accantonati e del loro specifico contenuto, sicché il motivo era inammissibile per carenza di specificità.
Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi alla mancata individuazione del CCNL applicabile e all’omessa pronuncia sulla richiesta di acquisizione dei contratti collettivi, la Corte rileva che la corte di merito aveva comunque valutato in concreto le mansioni svolte come afferenti al quarto livello, con un giudizio finale sovrapposto a quello del tribunale. La censura circa la non chiara allegazione risultava quindi superata rispetto al dictum. Inoltre, la corte territoriale aveva considerato le rimostranze relative alle richieste produzioni dei CCNL inammissibili perché estranee alle allegazioni del ricorso originario, e di tali statuizioni la censura non si confrontava.
Il quarto motivo, riguardante l’omesso esame dei documenti cartacei e della prova testimoniale, era assorbito dalle considerazioni svolte sul primo motivo. Con riferimento alla denunciata omessa valutazione della prova testimoniale, la censura era inammissibile poiché sollecitava la Corte di legittimità a una inammissibile ri-valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato pertanto complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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