Scorrimento di graduatoria e inquadramento secondo il CCNL vigente al momento dell’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3189 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assunzione mediante scorrimento della graduatoria di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché il relativo inquadramento deve avvenire secondo la normativa e la contrattazione collettiva vigenti al momento della deliberazione di avvalersi dello scorrimento, non già secondo quelle in vigore all’epoca del bando originario. La procedura concorsuale si conclude con l’approvazione della graduatoria finale, con la conseguenza che l’eventuale successiva previsione di un corso di formazione obbligatorio e di una verifica finale della idoneità non prolunga la fase selettiva. Ne deriva che l’inquadramento nella posizione economica iniziale della categoria di destinazione, disposto in applicazione del CCNL entrato in vigore prima dell’assunzione, non viola il legittimo affidamento del candidato utilmente collocato in graduatoria. La cognizione della domanda del candidato volta al riconoscimento del diritto allo scorrimento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, assunti dal Comune di Napoli mediante scorrimento della graduatoria approvata all’esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario categoria D, posizione economica D3, convenivano in giudizio l’ente locale per ottenere l’inquadramento nel livello D3 dalla data delle rispettive assunzioni, con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive. Il primo giudice accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, sul gravame del Comune, la respingeva. Secondo i giudici territoriali, infatti, il personale era stato assunto nel 2019, quando era già vigente il CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, il cui art. 12 prevedeva l’accesso alla categoria D nella posizione economica iniziale D1. La clausola di salvaguardia, riservata alle procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del contratto, non poteva trovare applicazione, poiché lo scorrimento non costituiva una fase del concorso, ormai concluso con l’approvazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del CCNL funzioni locali 2018, sulla asserita omessa pronuncia circa la natura del bando quale offerta al pubblico e sulla violazione del legittimo affidamento. Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha escluso l’errore interpretativo denunciato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22746 del 2021, secondo cui la domanda del candidato collocato in graduatoria riguardante lo scorrimento si colloca al di fuori della procedura concorsuale, essendo la fase selettiva già definita. L’esame del bando ha confermato che la procedura si concludeva con la formazione della graduatoria dopo la prova orale, mentre le successive attività formative e la valutazione finale condizionavano soltanto l’assunzione definitiva, già disposta all’esito delle prime tre fasi selettive.
La Corte ha inoltre valorizzato il disposto dell’art. 1, comma 362, della legge n. 145 del 2018, che, nel prorogare la validità delle graduatorie approvate nel periodo 2010-2013, subordinava l’utilizzo delle stesse alla frequenza di corsi di formazione e al superamento di una verifica della perdurante idoneità. Tale disciplina legislativa conferma che lo scorrimento presuppone una selezione già conclusa e non prolunga la fase concorsuale. Ne consegue che l’amministrazione, nell’avvalersi della graduatoria per nuove assunzioni, è tenuta a rispettare le regole di inquadramento vigenti al momento della determinazione, nella specie quelle fissate dall’art. 12 del CCNL del 2018, che non ammette deroghe per procedure concorsuali già esaurite.
Quanto al secondo motivo, relativo alla omessa pronuncia sulla natura autovincolante del bando, la Corte ha osservato che il rigetto della prima censura comporta l’insussistenza del preteso vincolo all’assunzione nella posizione economica D3, avendo la sentenza impugnata implicitamente respinto la doglianza attraverso la corretta interpretazione del bando medesimo. In relazione al terzo motivo, concernente la violazione del legittimo affidamento, il Collegio ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dello scorrimento equivale a una determinazione di procedere a nuove assunzioni per la quale rilevano i requisiti vigenti al momento della deliberazione. La Pubblica amministrazione, per rispettare i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., non può che determinarsi in base alla normativa in vigore all’atto dell’assunzione e non a quella, eventualmente diversa, dell’emanazione del bando. La Corte ha infine ricordato che alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato non si applica la legge n. 241 del 1990, essendo gli atti di gestione del rapporto ascrivibili ai poteri del datore di lavoro privato.
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Nota della Redazione
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