La risoluzione ex tunc del titolo di acquisto del convenuto esclude la titolarità del rapporto al momento della decisione (Cass. civ. Sez. 2 n. 3229 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché deve sussistere al momento della decisione stessa. Nei giudizi aventi ad oggetto diritti reali, la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali; se la titolarità, pur assente al momento della proposizione della domanda, sopravviene nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire sino alla decisione. La sentenza che accerta l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., ha natura di accertamento e l’effetto risolutivo si produce con efficacia ex tunc, a decorrere dall’inizio del rapporto. Ne consegue che, se nel corso del giudizio di usucapione viene accertata con giudicato la risoluzione del contratto in base al quale il convenuto aveva conseguito la proprietà del bene, viene meno la titolarità del diritto usucapendo in capo al convenuto, condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione; non si configura in tal caso una successione nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. La circostanza che il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità non incide quando la stessa sia venuta meno per un evento indipendente dalla volontà delle parti, i cui effetti travolgono con efficacia retroattiva il titolo di acquisto.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di colui che aveva condotto per anni un compendio immobiliare di proprietà di una società, evocava in giudizio la società stessa innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accertare l’acquisto per usucapione dei beni occupati. Nel corso del giudizio di primo grado veniva dichiarato il fallimento della società convenuta, con conseguente interruzione e riassunzione del processo. Medio tempore interveniva una sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita in forza del quale la società aveva acquistato la proprietà dell’immobile dalla precedente proprietaria.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo carente la titolarità del rapporto controverso in capo alla società convenuta al momento della decisione. La Corte di Appello di Napoli confermava la decisione, precisando che la titolarità del rapporto controverso costituisce una condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il soccombente, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1458, 1493, 2909 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che la sentenza di risoluzione del contratto di compravendita avrebbe dovuto configurare un’ipotesi di successione nel diritto controverso con conseguente applicazione dell’art. 111 c.p.c. La censura è infondata. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, con la conseguenza che la sua carenza è rilevabile d’ufficio e deve sussistere al momento della decisione. Poiché la sentenza n. 6678/2016 aveva accertato la risoluzione di diritto del contratto di compravendita con efficacia ex tunc, la società convenuta aveva perduto la proprietà del bene sin dalla sottoscrizione del contratto, con la conseguenza che al momento della decisione difettava la titolarità passiva del rapporto controverso.
La Corte distingue la natura della pronuncia risolutoria: se consegue a una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c., assume natura costitutiva e l’effetto si produce dal momento della domanda; se invece accerta una risoluzione di diritto già verificatasi ex art. 1454 c.c., ha natura di accertamento e l’effetto risolutivo decorre dall’inizio del rapporto. Nella specie non si configura alcuna successione nel diritto controverso, poiché l’effetto tipico del contratto di compravendita del 2013 è venuto meno retroattivamente, e la società non era più proprietaria del cespite al momento della decisione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1158 e 2909 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato la necessità che il convenuto conservi la proprietà del bene per tutta la durata del processo, e che la società convenuta aveva resistito nel merito assumendo una condotta incompatibile con la negazione del suo diritto. La censura è inammissibile nella prima parte, perché la sentenza impugnata non ha affatto affermato che la proprietà debba permanere in capo al convenuto sino alla decisione, avendo anzi implicitamente ammesso l’ipotesi della successione nel diritto controverso disciplinata dall’art. 111 c.p.c.
La seconda parte della censura è infondata: la condotta processuale della parte convenuta, che abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità, rileva solo sotto il profilo dell’apprezzamento della condotta processuale, ma non incide quando la titolarità sia venuta meno per un evento indipendente dalla volontà delle parti, i cui effetti travolgono con efficacia ex tunc il titolo di acquisto. Il giudice di merito è tenuto a rilevare d’ufficio gli effetti del giudicato esterno sulla causa devoluta alla sua cognizione, trattandosi di questione di diritto, a prescindere da una specifica domanda di parte. Il ricorso è quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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