Decreto di liquidazione del CTU dopo la sentenza: provvedimento abnorme ricorribile ex art. 111 Cost. (Cass. civ. Sez. 2 n. 3278 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che ha definito il giudizio con sentenza, regolando l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio. Il provvedimento eventualmente emesso in tale fase è abnorme, in quanto reso in carenza di potere e idoneo a incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo. Avverso tale decreto non è ammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, bensì il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., da proporsi nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. La cassazione senza rinvio del decreto abnorme non lede il diritto del consulente al compenso, che può essere fatto valere con il procedimento monitorio ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una banca, il Tribunale di Roma definiva la controversia con sentenza, addebitando agli ingiunti le spese di consulenza tecnica e facendo erroneamente riferimento, nel dispositivo, a un decreto di liquidazione del compenso del CTU in realtà non ancora emesso.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza e dietro sollecitazione del consulente, il Tribunale, in persona di un diverso magistrato, liquidava con decreto il compenso per l’attività peritale in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta. Avverso detto decreto il consulente proponeva ricorso straordinario per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge, la carenza di potere e l’abnormità del provvedimento di liquidazione, emesso quando il giudizio era già stato definito dalla sentenza di merito. Il consulente lamentava che, essendo stato il decreto pubblicato dopo la sentenza, l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 fosse divenuta inammissibile, rendendo necessario il ricorso straordinario per cassazione per far valere l’erroneità della quantificazione.
La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, ribadisce il principio per cui il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio. Un provvedimento emesso in tale fase deve pertanto qualificarsi come abnorme, perché adottato in carenza di potere.
Trattandosi di un atto che incide in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, la Corte chiarisce che lo strumento di impugnazione esperibile non è l’opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. La Corte precisa che tale conclusione non determina alcuna lesione del diritto del consulente a ottenere il compenso, potendo egli agire in via monitoria ai sensi dell’art. 633, n. 3, cod. proc. civ.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Verificata l’abnormità del decreto impugnato, la Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento di liquidazione, emesso dopo l’esaurimento del giudizio di merito. Le spese dell’intero giudizio vengono integralmente compensate in ragione della singolarità del caso.
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Nota della Redazione
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