Inammissibile per difetto di critica il ricorso che ripropone il contrasto preteso tra precedenti (Cass. civ. Sez. 1 n. 3317 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione regolata dall’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. opera quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento. La censura che si esaurisca nella mera riproduzione delle motivazioni di precedenti asseritamente in contrasto, senza formulare alcuna ragione di critica che imponga la rimeditazione dei dicta, rifluisce nel solco della predetta inammissibilità. La deduzione di un contrasto tra precedenti di legittimità non può risolversi in un richiamo astratto, ma deve essere accompagnata da una specifica illustrazione delle ragioni che giustificherebbero un intervento nomofilattico.
Il Fatto
Il Consorzio CO.GE.RI., già concessionario della realizzazione delle opere a corredo della circumvallazione esterna di Napoli nell’ambito degli interventi di ricostruzione successivi al sisma del 1980, aveva erogato le indennità di esproprio agli interessati e aveva poi agito in via monitoria nei confronti della Regione Campania per il rimborso delle somme riconosciute. Il decreto ingiuntivo era stato revocato in primo grado e la Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame del consorzio, aveva confermato la revoca. Avverso tale sentenza il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Regione Campania.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcun preteso contrasto tra i precedenti di legittimità richiamati (39429/2021 e 17013/2022), come già chiarito da pronunce successive, e che la decisione impugnata si allinea ai reiterati dicta della giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione del legittimato passivo dell’obbligo di restituzione delle somme indennitarie.
Con l’unico motivo il consorzio aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal d.P.C.M. 21 settembre 2001, dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., assumendo che l’ultimo inciso della norma, interpretato come riferito al subentrante Anas l’onere dei contenziosi, pur instaurati dopo il subingresso, per tutti i fatti e atti antecedenti alla scadenza, violerebbe il criterio di eccezionalità e le intenzioni del legislatore.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che l’illustrazione della censura, condensatasi in oltre otto pagine nella mera riproduzione delle motivazioni dei due precedenti asseritamente in contrasto, non formulava alcuna ragione di critica che imponesse la rimeditazione dei dicta. Tale circostanza integra la fattispecie dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., che preclude l’esame del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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