Presunzione assoluta di inerenza delle sponsorizzazioni e sindacabilità del costo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3428 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 ha natura agevolativa e fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione a favore di imprese sportive dilettantistiche, purché ricorrano i requisiti: destinazione del corrispettivo alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e riscontro di una specifica attività promozionale del beneficiario. Tale presunzione non preclude il sindacato sull’esistenza stessa del costo; l’amministrazione finanziaria e il giudice tributario possono valutarne l’effettività anche mediante elementi indiziari quali l’assenza di fatture, la mancanza di data certa e le incongruenze nei pagamenti. In sede di legittimità, la contestazione di un errore percettivo del giudice di merito nella lettura della prova documentale è deducibile solo se la questione ha formato oggetto di controversia tra le parti; diversamente, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società e ai soci un avviso di accertamento per l’anno 2015, accertando un maggiore imponibile ai fini Irap e Irpef per la indeducibilità di costi di sponsorizzazione ritenuti non inerenti. I contribuenti impugnavano l’atto, ottenendo un parziale accoglimento in primo grado limitatamente a dette spese; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, su appello dell’Ufficio, riformava la sentenza confermando la ripresa a tassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato criticamente la deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Ha ricordato che il regime dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 delinea una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle erogazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, ove ricorrano i presupposti di legge; ciò non equivale tuttavia a rendere il costo indeducibile, poiché la presunzione non investe l’effettiva esistenza dell’operazione e dell’attività promozionale: il giudice può quindi verificarne la sussistenza concreta.
Nella specie, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato plurimi elementi indiziari — tra cui la mancanza di fatture, l’assenza di data certa, la mancata comunicazione allo spesometro e la sproporzione rispetto al reddito — per escludere la deducibilità. Risulta così infondato il primo motivo di ricorso, che pretendeva di far discendere dalla presunzione l’immunità da ogni controllo sull’effettività del costo stesso.
Quanto al motivo di nullità per travisamento della prova, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024 in tema di limiti del sindacato di legittimità: l’errore percettivo del giudice di merito è rimediabile con la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.; solo quando la questione probatoria sia stata oggetto di controversia tra le parti, con contrapposte letture, la soluzione del giudice costituisce errore di giudizio e residua lo spazio per il motivo di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.. Nella fattispecie, la contestazione su quanto raffigurato nelle foto non era stata oggetto di specifico dibattito nei gradi di merito e comunque non era decisiva nel più ampio quadro indiziario.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese e, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., rispettivamente in favore della controparte e della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.