IRBA priva di finalità specifica: il rimborso prescinde dalla traslazione sul consumatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 3599 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea, la mancata traslazione del tributo sul consumatore finale non integra un fatto costitutivo del diritto alla restituzione, ma costituisce un fatto impeditivo la cui prova grava sull’amministrazione finanziaria. Il rapporto tra il soggetto passivo e l’ente impositore ha rilievo tributario e resta distinto da quello, di natura civilistica, tra il medesimo soggetto e il consumatore finale. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), il cui gettito sia destinato a finalità generiche di bilancio, come il finanziamento della spesa sanitaria regionale, è priva della finalità specifica richiesta dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e deve essere disapplicata anche con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte prima della sua soppressione.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di un impianto di distribuzione di carburante, ha richiesto alla Regione il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata per gli anni dal 2017 al 2020. Il diniego dell’ente impositore è stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso applicando la disciplina di cui all’art. 1, comma 628, della legge di bilancio 2021, ritenendo il rimborso non dovuto per le annualità antecedenti al 2021.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, accogliendo l’appello della società, ha riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova in materia di rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando in primo luogo la questione relativa all’onere della prova gravante sul contribuente che richiede la restituzione di un tributo non dovuto. I giudici di legittimità hanno precisato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il rapporto tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria e quello tra il medesimo soggetto e il consumatore finale, pur essendo collegati, si collocano su piani distinti: il primo ha natura tributaria, il secondo natura civilistica.
Con specifico riferimento alla prova della spettanza del rimborso, la S.C. ha enunciato il principio per cui la mancata traslazione del tributo non è un elemento costitutivo del diritto alla restituzione. L’avvenuta traslazione rappresenta, al contrario, un fatto impeditivo del diritto stesso, con la conseguenza che l’onere di provare sia la traslazione sia il concreto arricchimento dell’operatore ricade sull’amministrazione finanziaria che contesta il rimborso. Nel caso di specie, la società aveva dimostrato il versamento diretto dell’imposta alla Regione, sicché la sentenza impugnata è risultata conforme a tale regola di giudizio.
Quanto alla compatibilità comunitaria dell’IRBA, la Corte ha richiamato l’orientamento della Corte di giustizia, secondo cui le imposte indirette diverse dalle accise possono essere mantenute solo se rispondono a una finalità specifica, che non può consistere in una mera finalità di bilancio. A tal fine, è necessario che il gettito sia obbligatoriamente destinato alla riduzione dei costi sociali e ambientali connessi al consumo del carburante, così da creare un nesso diretto tra l’uso delle somme e la finalità del tributo.
La destinazione del gettito IRBA della Regione Campania al rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali e all’incremento del capitale di una società per la gestione del debito sanitario è stata quindi ritenuta una finalità generica di bilancio. Ne consegue l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna, compresa la previsione di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte di cui all’art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020, rendendo il tributo non dovuto anche per i periodi d’imposta antecedenti la sua abolizione.
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Nota della Redazione
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