Compensazione delle spese e soccombenza reciproca in caso di pluralità di capi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3867 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi integra una ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., con l’unico limite della condanna alle spese della parte vittoriosa sui capi accolti. La sentenza d’appello che confermi la statuizione di primo grado e riformi, su specifico motivo di impugnazione, il capo sulle spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa può compensare le spese del grado quando l’esito complessivo della lite vede la parte vittoriosa solo in senso parziale. Nella liquidazione giudiziale dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014, il mancato svolgimento della fase istruttoria non esclude il computo dell’importo per la fase di trattazione, essendo la relativa voce descritta in tabelle con la congiunzione “e/o”.
Il Fatto
Un medico neurochirurgo, dipendente di una ASL, aveva svolto attività di consulenza extramuraria in favore di altra ASL, sulla base di una convenzione stipulata tra i due enti. Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro per ottenere la condanna della seconda ASL al pagamento del compenso professionale e del rimborso delle spese di viaggio.
Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di rimborso spese nei confronti della ASL committente, rigettando la domanda di compenso e quella estesa, in sede di riassunzione, nei confronti della ASL datrice di lavoro, per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello, confermata la statuizione di merito, aveva riliquidato in aumento le spese di primo grado, ma escludendo la voce relativa alla fase istruttoria, e aveva integralmente compensato le spese del secondo grado in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 1310 c.c., ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, il ricorrente non aveva indicato il vizio che colpirebbe la pronuncia. Quanto alla violazione dell’art. 1310 c.c., la Corte ha rilevato che la norma disciplina la prescrizione nelle obbligazioni solidali e presuppone l’accertamento, escluso dalla sentenza impugnata, della contitolarità passiva dell’obbligazione di pagamento del compenso in capo alla ASL committente.
Il secondo motivo di ricorso conteneva plurime doglianze. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado sulla base del valore della somma attribuita alla parte vincitrice, e non di quella domandata, in linea con il criterio guida dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014. Ha precisato che l’art. 2233 c.c. non trova applicazione per la liquidazione delle spese processuali, operando solo nei rapporti tra cliente e professionista.
Quanto alla compensazione delle spese del secondo grado, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, precisando che la pronuncia ha escluso che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo possa giustificare la compensazione, ma ha riconosciuto che la soccombenza reciproca può configurarsi in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi. Nel caso di specie, la domanda originaria comprendeva due diversi titoli — compenso professionale e rimborso spese — sicché l’accoglimento del solo secondo capo integrava una soccombenza reciproca, rendendo corretta la compensazione integrale delle spese del grado.
La Corte ha, invece, ritenuto fondata la doglianza relativa all’esclusione della voce per la fase istruttoria e/o di trattazione. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il mancato svolgimento della fase istruttoria non vale ad escludere il computo del compenso per la fase di trattazione, come dimostra l’uso in tabelle della congiunzione disgiuntiva “e/o”. Ha pertanto accolto per quanto di ragione il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha riliquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi euro 610,00, aggiungendo la voce relativa alla trattazione del valore di euro 120,00.
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Nota della Redazione
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