Omesso esame in appello confermativo e interrogatorio formale: inammissibilità dei motivi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 3899 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci la violazione di norme di diritto senza indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate o falsamente applicate, senza che tale indicazione possa essere ricavata dal complesso delle argomentazioni svolte né integrata da memoria successiva. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è proponibile avverso la sentenza d’appello che abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della sentenza impugnata. Le dichiarazioni rese dall’interrogato a sé favorevoli nell’interrogatorio formale sono soggette al libero apprezzamento del giudice di merito e non hanno efficacia probatoria vincolante, poiché l’istituto è finalizzato a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società per il corrispettivo della compravendita di una finestra. Il giudice di pace respingeva l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione, rigettando le censure relative all’assunzione delle prove testimoniali, alla loro valutazione e alla mancata considerazione dell’interrogatorio formale dell’appellante. Avverso la sentenza del Tribunale, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esclude l’incompatibilità del presidente del collegio, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9611/2024 in relazione alla formulazione della proposta di definizione anticipata. Nel merito, il Collegio esamina il motivo unico di ricorso, con cui si denunciava violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d’appello considerato le dichiarazioni testimoniali contrastanti con quelle poste a fondamento della decisione e le risposte rese dall’interrogato nell’interrogatorio formale.
Il motivo è giudicato inammissibile sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancata indicazione delle disposizioni asseritamente violate, non ricavabile dal contesto delle argomentazioni. La Corte precisa che i vizi del ricorso non possono essere sanati da integrazioni o chiarimenti successivi, come quelli contenuti in memoria, richiamando il precedente di Cass. n. 30760/2018.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ne rileva l’improponibilità, in applicazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c., vigente nella formulazione applicabile alla fattispecie, poiché la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. La motivazione della sentenza impugnata soddisfa comunque il minimo costituzionale, avendo ricostruito il quadro probatorio in termini concreti e coerenti, secondo il parametro delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014; il richiamo del ricorrente al valore probatorio autonomo attribuito alla fattura è privo di pregio, in quanto la prova della conclusione del contratto è stata tratta dalle dichiarazioni testimoniali, con la fattura quale mero elemento di conferma.
La Corte affronta infine la questione della mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall’interrogato, ricordando che le risposte a sé favorevoli sono soggette al libero apprezzamento del giudice e non hanno efficacia probatoria vincolante, come affermato da Cass. n. 24799/2024. La funzione dell’interrogatorio formale è quella di provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, non già quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese, alla sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, avendo il Collegio deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato.
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Nota della Redazione
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