Compensi sportivi come costi deducibili anche senza regime agevolato (Cass. civ. Sez. 5 n. 4484 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di un emolumento come compenso, desunta dall’applicazione della ritenuta d’acconto, implica necessariamente la sua natura di costo deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Ne consegue che, qualora l’ente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, i compensi erogati a giocatori, dirigenti e allenatori, già assoggettati a ritenuta, devono comunque essere detratti dai ricavi, non potendo configurarsi una duplicazione impositiva sulla medesima materia imponibile. L’assenza del requisito di democraticità interna, che preclude l’accesso alle disposizioni di favore, non incide sulla natura di costo degli emolumenti corrisposti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per riprese a titolo di IRES, IRAP e IVA, relativo al periodo d’imposta 2006/2007. L’atto si fondava, tra l’altro, sull’erogazione di ingenti somme a titolo di rimborsi spese a giocatori, dirigenti e allenatori, con conseguente omissione delle relative ritenute.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente; l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale, che escludeva la natura di associazione sportiva dilettantistica per carenza di democraticità interna e negava la deducibilità dei compensi corrisposti per mancanza di documentazione, confermando l’accertamento. L’associazione proponeva quindi ricorso in cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, concernenti la posizione del precedente legale rappresentante, rilevando il difetto di legittimazione di quest’ultimo, non più legale rappresentante dell’ente al momento del giudizio di legittimità.
Quanto al terzo e quarto motivo, relativi alla ultrapetizione e alla motivazione apparente della sentenza impugnata, la Corte li ha ritenuti infondati: l’esclusione del regime agevolativo discendeva dalla mancanza del requisito di democraticità, elemento già centrale nella contestazione, rendendo irrilevanti le censure prospettate.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che, a seguito della modifica apportata dall’art. 5, comma 2, legge n. 289/2002 all’art. 11, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 446/1997, i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), t.u.i.r. non rientrano più tra le somme non ammesse in deduzione nella base imponibile IRAP. Tale principio è estensibile anche ai fini IRES.
Il ragionamento della Corte si fonda su un’argomentazione di coerenza sistematica: se sui rimborsi spese erogati a sportivi e dirigenti è stata applicata la ritenuta d’acconto, gli stessi sono qualificati come compensi e, in quanto tali, integrano costi deducibili, da detrarsi necessariamente dai ricavi. La mancata applicazione del regime agevolato non può comportare una duplicazione impositiva sulla medesima materia imponibile.
Il sesto motivo, concernente l’erroneo calcolo della ritenuta, è stato infine rigettato: una volta esclusa l’applicabilità delle disposizioni di favore, trovano applicazione le regole ordinarie, inclusa l’aliquota del 23% per i lavoratori autonomi e la possibilità di applicare la ritenuta anche a esercizi a cavallo d’anno.
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Nota della Redazione
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