Onere e limite della prova testimoniale tra fatti e valutazioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 4969 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di litispendenza, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., l’eccezione richiede la prova, a carico della parte che la solleva, della persistenza dei presupposti al momento della decisione; la litispendenza non sussiste quando il giudice di uno dei procedimenti abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi all’altro giudice, senza che rilevi l’eventuale pendenza del termine per impugnare tale sentenza. La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti: le dichiarazioni che esprimono valutazioni sono inutilizzabili e non possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, mentre quella dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. non ricorre per la diversa valutazione delle prove acquisite. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d’appello sia fondata sulle stesse ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado.
Il Fatto
La società Baol Vacanze aveva convenuto in giudizio la società Camping Paradiso per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura di animazione turistica e il pagamento del residuo prezzo. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando la convenuta al pagamento di una somma a titolo di residuo del prezzo pattuito, rigettando la domanda riconvenzionale. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, contestando, tra l’altro, la mancata declaratoria di litispendenza, la valutazione delle prove testimoniali, l’accertamento dell’inadempimento e l’apparente motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli tutti. In primo luogo, ha chiarito che l’eccezione di litispendenza, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., deve essere valutata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia. Ha quindi escluso la sussistenza della litispendenza nell’ipotesi in cui il giudice di uno dei due procedimenti abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi all’altro giudice, precisando che non assume rilievo la pendenza del termine per impugnare tale sentenza (cfr. Cass. n. 2554/2000 e Cass. n. 1218/2006).
La Corte ha poi affrontato le censure relative alle prove testimoniali, respingendo la doglianza sulla dedotta incapacità dei testimoni, poiché la Corte d’appello ne aveva ritenuto l’inattendibilità per cointeressenze con la struttura ricorrente. Ha inoltre statuito che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti, sicché le dichiarazioni valutative dei testimoni non possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Ha pertanto ritenuto inammissibile la richiesta di una diversa valutazione del peso probatorio, in quanto la doglianza era formulata come violazione di legge ma sostanziava una contestazione della valutazione di merito.
Quanto alla denunciata violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la Corte l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste alla base delle due decisioni di merito. Ha inoltre precisato i confini dei vizi di violazione di legge, richiamando la distinzione tra l’errore sull’attribuzione dell’onere della prova e l’erroneo apprezzamento sull’esito della prova, e ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione in assenza di deroga normativa (cfr. Cass. SU n. 20867/2020).
La Corte ha infine respinto i motivi concernenti la risoluzione contrattuale e la motivazione apparente, ritenendo che l’inadempimento della ricorrente fosse stato correttamente accertato e che la motivazione della Corte d’appello non fosse apparente, essendosi articolata nei rilievi già esaminati (cfr. Cass. SU n. 8038/2018). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.