L’inquadramento superiore si determina dalla maggiore professionalità delle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5046 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione delle norme collettive, quando il CCNL non prevede declaratorie particolari per le singole posizioni economiche ma solo elencazioni di profili professionali aventi carattere esemplificativo, le posizioni economiche previste in ordine ascendente all’interno di ciascuna categoria esprimono una correlativa professionalità ascendente. Ne consegue che l’inquadramento in una posizione economica superiore deve essere determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, valutate secondo la maggiore o minore professionalità e complessità che esse esprimono, anche quando la mansione concretamente disimpegnata non sia esattamente contemplata nei profili esemplificativi della posizione rivendicata. Il criterio discretivo della maggiore professionalità non contraddice la previsione collettiva che richiama l’omogeneità dei requisiti per l’inquadramento nelle categorie, attenendo tale omogeneità alla sola individuazione delle aree/categorie e non alle posizioni economiche interne.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo, riconosceva a una lavoratrice, in possesso di laurea in psicologia e assunta come formatore addetta al sostegno presso un istituto di istruzione professionale, il diritto all’inquadramento nella posizione economica D2 del CCNL Cooperative Sociali anziché nella posizione D1, con condanna della società cooperativa e della fondazione datrici di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
Le società soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione della norma collettiva, per avere la Corte territoriale individuato il discrimine tra le posizioni economiche D1 e D2 in un differente livello di professionalità, e la violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1365 c.c., per non avere applicato il canone della ragionevolezza nell’integrazione dell’elencazione esemplificativa dei profili professionali della posizione D2.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione, ritenendo l’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte territoriale conforme alle norme collettive applicabili.
Il Collegio rileva che l’art. 47 del CCNL Cooperative Sociali del 2011, dopo aver dettato le declaratorie per le sei aree/categorie A, B, C, D, E ed F, prevede per ciascuna di esse più posizioni economiche, senza contemplare declaratorie particolari intermedie, ma elencando direttamente i profili professionali di volta in volta specificati, aventi carattere esemplificativo. Tale struttura si differenzia da altri CCNL in cui la declaratoria generale è accompagnata da declaratorie particolari per ogni livello.
Da tale peculiare impostazione deriva che il carattere esemplificativo dei profili deve essere interpretato diversamente. Le posizioni economiche D1, D2 e D3, previste in ordine ascendente sul piano economico, rispecchiano una correlativa professionalità ascendente, pena il contrasto con il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. e con la stessa previsione, contenuta nell’art. 47, secondo cui l’inquadramento del personale è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, in aderenza all’art. 2103 c.c.
La Corte esclude che la tesi delle ricorrenti, fondata sulla pretesa omogeneità professionale di tutti i profili della categoria D, possa trovare riscontro nel testo contrattuale: la previsione di apertura dell’art. 47, che richiama l’omogeneità dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie, si riferisce esclusivamente alle sei categorie nel loro complesso e non alle posizioni economiche interne. Il riferimento al “livello” del sistema di classificazione previgente per ciascuna posizione economica conferma la volontà delle parti collettive di mantenere, attraverso la nuova articolazione, la differenza di professionalità già esistente tra i precedenti livelli di inquadramento.
La Corte conclude, pertanto, che la Corte di merito ha correttamente individuato l’essenza della differenza tra le posizioni economiche D1 e D2 nella maggiore o minore professionalità, eventualmente confermata dalla necessità di un titolo, e nella maggiore o minore complessità delle mansioni svolte, procedendo a una valutazione comparativa dei profili e delle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice. Il ricorso è rigettato con condanna delle ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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