Escussione abusiva della garanzia autonoma e rilevanza dell’exceptio doli (Cass. civ. Sez. 3 n. 5131 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia autonoma, pur derogando alla disciplina della fideiussione, non legittima un’escussione abusiva: il garante può opporre l’exceptio doli generalis quando il creditore richieda il pagamento di un credito inesistente, estinto per compensazione o eccedente l’importo dovuto, ovvero quando la richiesta sia connotata da evidente malafede. L’abusività dell’escussione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria. Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, accertata l’estinzione del credito per compensazione già operante al momento dell’emissione del provvedimento monitorio, deve revocare il decreto e, ove il pagamento sia avvenuto in executivis, condannare il creditore alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
Una società acquirente di locomotive escuteva la polizza fideiussoria rilasciata da una banca a garanzia dell’adempimento del fornitore, ottenendo decreto ingiuntivo e successivamente pagamento in sede esecutiva. Le banche garanti proponevano opposizione, eccependo l’abusività dell’escussione, la scadenza del termine di garanzia e l’estinzione del credito garantito per compensazione.
La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società acquirente alla restituzione delle somme riscosse in executivis. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società, deducendo dieci motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente le censure relative alla qualificazione della garanzia e all’exceptio doli generalis. Ha precisato che, sebbene la garanzia autonoma imponga al garante di pagare “a semplice richiesta scritta” senza opporre eccezioni, tale meccanismo non tutela l’escussione di un credito inesistente o estinto. Il limite è costituito dall’abusivo esercizio del diritto, configurabile quando la richiesta sia sorretta da evidente malafede del creditore.
La Corte ha ritenuto insindacabile l’accertamento del giudice di merito che aveva desunto l’abusività da una pluralità di indici: la mancata specificazione degli inadempimenti, la sovrapposizione del contenuto delle due garanzie, la richiesta di un importo eccedente quanto dovuto e la mancata consegna dei certificati contrattualmente previsti. Ha altresì valorizzato la circostanza che il credito garantito risultava già estinto per compensazione al momento dell’escussione, come emergeva dalla documentazione versata in atti.
Quanto alla revoca del decreto ingiuntivo, la Corte ha confermato che l’effetto estintivo del credito per compensazione, ove già operante al momento dell’emissione del provvedimento monitorio, impone al giudice dell’opposizione di revocare il decreto. Ha escluso che la domanda di ripetizione dell’indebito proposta in appello fosse nuova, poiché il pagamento coattivo si era verificato solo in sede esecutiva e il relativo accertamento presupponeva la previa revoca del titolo.
La Corte ha altresì rigettato le censure relative all’error in procedendo per motivazione apparente, alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e al difetto di legittimazione per fusione per incorporazione, ritenendo corretta la statuizione che aveva liquidato le spese in favore dei soggetti che avevano mantenuto posizioni processuali distinte sino alla fusione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.
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Nota della Redazione
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