Omessa pronuncia sulla domanda restitutoria e onere di specificità dell’eccezione di prescrizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5490 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di appello che confermi la revoca del decreto ingiuntivo senza statuire, neppure in modo implicito e percepibile, sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale, della quale pure il giudice di prime cure aveva accertato la sussistenza. L’eccezione di prescrizione è inammissibile ove formulata in modo generico, senza l’indicazione specifica del credito di cui si invoca l’estinzione, essendo onere del debitore allegare i fatti che determinano l’inizio della decorrenza del termine; tale requisito di specificità non può ritenersi soddisfatto dal riferimento ad “ogni pretesa” della controparte, tanto più se l’eccezione è sollevata in via preventiva, prima che il diritto sia stato azionato.
Il Fatto
A seguito della risoluzione consensuale di un contratto di locazione, la locatrice otteneva due decreti ingiuntivi per canoni e spese condominiali, mentre il conduttore, avviato un autonomo giudizio monitorio per la restituzione del deposito cauzionale, vedeva opporsi dalla controparte la richiesta risarcitoria per i danni da anticipata risoluzione. Il Tribunale, operata la compensazione tra i reciproci crediti, revocava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte d’appello, confermando la revoca e accogliendo la domanda risarcitoria per il lucro cessante, ometteva però qualsiasi statuizione sull’accertato credito restitutorio, limitandosi a condannare gli appellati al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente i motivi concernenti il merito della vicenda, dichiarando inammissibile la censura volta a contestare la natura consensuale della risoluzione, in quanto fondata su una diversa ricostruzione fattuale non supportata dalla deduzione di vizi di ermeneutica contrattuale. Ha altresì rigettato i motivi relativi alla determinazione del danno, richiamando il consolidato principio per cui la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura un vizio di legittimità quando miri a sindacare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Accogliendo il primo motivo, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata presenti un vizio di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della cauzione. I giudici di secondo grado, infatti, pur avendo confermato la revoca del decreto ingiuntivo, non hanno reiterato né la statuizione di accertamento del credito restitutorio né quella di condanna alla somma risultante dalla compensazione, rendendo la decisione non percepibile nella sua effettiva portata. In mancanza di una motivazione reale sull’incidenza del credito, sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente cassazione e rinvio per una nuova regolamentazione dei rapporti dare-avere.
La Corte ha, infine, accolto il ricorso incidentale della locatrice, affermando che l’eccezione di prescrizione sollevata dal conduttore nel ricorso per decreto ingiuntivo era inammissibile per assoluta genericità. Il riferimento ad “ogni pretesa” della controparte, successivo alla riproduzione di una clausola anch’essa generica in ordine ai danni, non consente di individuare l’oggetto dell’eccezione. È stato ribadito, sul punto, che il debitore ha l’onere di allegare i fatti che determinano l’inizio della decorrenza del termine, non potendo il giudice accogliere l’eccezione sulla base di elementi non dedotti. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure concernenti gli interessi e la rivalutazione, il cui riesame è rimesso al giudice del rinvio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.