Pro rata IVA e costi promiscui: onere della prova del metodo alternativo e motivazione apodittica sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 5892 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell’imposta assolta sui costi promiscui è quello fondato sul volume d’affari annuo. La parte che intende discostarsi da tale criterio, optando per un metodo alternativo, è gravata dall’onere di provare che quest’ultimo possa determinare un risultato più preciso e idoneo a rappresentare il rapporto tra attività imponibili ed esenti. Ne consegue che, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’applicazione del criterio legale, è tenuta a dimostrare la maggior precisione del metodo prescelto, non potendosi addossare al contribuente la prova della preferibilità del metodo normativamente indicato. È altresì affetta da nullità, per violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza che annulli le sanzioni con motivazione meramente apodittica, senza alcun riferimento al caso concreto.
Il Fatto
Alla società contribuente, operante nel settore del leasing, veniva notificato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2011, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava l’indebita detrazione dell’IVA assolta su costi promiscui, sostenendo l’illegittimità del criterio di ripartizione adottato dalla contribuente e la necessità di utilizzare un metodo alternativo, fondato sul rapporto tra interessi attivi delle due attività esercitate. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso della società. Avverso tale decisione proponevano appello principale l’Amministrazione finanziaria e appello incidentale la società contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava entrambi i gravami, confermando la legittimità della ripresa in punto di detrazione e annullando le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato come incidentale il ricorso della contribuente, notificato successivamente a quello dell’Agenzia, richiamando il principio dell’unicità del processo di impugnazione e la conversione automatica di ogni ricorso successivo in ricorso incidentale.
Con riferimento al primo, secondo e quarto motivo del ricorso incidentale, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che, in tema di IVA, il criterio del volume d’affari rappresenta il metodo ordinario di calcolo del pro rata, ma non l’unico ammesso, ben potendo adottarsi un criterio diverso per conseguire un risultato più preciso. Tuttavia, è erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui la contribuente non avrebbe dimostrato la preferibilità del metodo legale: essendosi l’Ufficio discostato dal criterio ordinario, è su di esso che grava l’onere di provare che il metodo alternativo sia più preciso. La pronuncia impugnata non chiariva le ragioni per cui il metodo dell’interesse attivo contabilizzato fosse idoneo a determinare oggettivamente la quota di utilizzo dei beni, né perché fosse più preciso rispetto a quello del volume d’affari, risultando arbitraria la scissione dei canoni di leasing in una parte finanziaria e una non finanziaria.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte ha ritenuto fondata la censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., essendo la motivazione in punto di sanzioni meramente apodittica, senza alcun riferimento alle questioni prospettate e al caso concreto.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e il primo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, nonché il secondo e il quarto motivo, assorbiti il terzo e il quinto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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