Rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dopo la caducazione per incostituzionalità (Cass. civ. Sez. 3 n. 5962 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988, come convertito dalla l. n. 20/1989, che aveva istituito l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, opera con effetto sostanzialmente ex tunc, caducando il titolo normativo che ne aveva giustificato l’applicazione sino alla sua abrogazione. Ne consegue che l’utente finale, che abbia corrisposto alla società fornitrice l’importo dell’addizionale, ha diritto alla restituzione delle somme versate, a prescindere dal rapporto intercorrente tra la fornitrice e l’amministrazione finanziaria. Tale diritto sussiste anche qualora la domanda sia stata originariamente proposta sulla base di un diverso titolo, incentrato sulla contrarietà della normativa al diritto eurounitario, atteso che la caducazione per incostituzionalità della norma attribuisce comunque fondamento alla pretesa restitutoria.
Il Fatto
Nel 2021, la società ricorrente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di energia elettrica dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate tra il 2010 e il 2011 a titolo di addizionale all’accisa sull’energia elettrica. A fondamento della domanda, la società aveva dedotto la contrarietà delle norme istitutive dell’addizionale al diritto comunitario.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, adita dalla società fornitrice, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda dell’utente. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superflua l’illustrazione dei motivi, dichiarando il ricorso fondato in ragione dell’intervento di una serie di pronunce di legittimità, successive alla sentenza impugnata. Tali pronunce, rese in fattispecie sovrapponibile, hanno riconosciuto il diritto al rimborso conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva istituito l’addizionale.
Il fondamento della decisione risiede, pertanto, non più nella contrarietà della disciplina al diritto dell’Unione europea, come originariamente dedotto dalla ricorrente, ma nella caducazione per incostituzionalità della norma di riferimento, con effetto sostanzialmente ex tunc. La Corte ha precisato che tale effetto travolge il titolo che aveva giustificato l’applicazione dell’addizionale fino alla sua abrogazione, conferendo fondamento alla domanda di rimborso fin dalla sua proposizione.
La motivazione della prima delle pronunce richiamate è stata assunta quale integrale richiamo ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., al fine di giustificare la fondatezza della domanda sia in punto di legittimazione dell’utente, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra la fornitrice e l’amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice, sia in punto di spettanza del rimborso.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.