Lavoro alle dipendenze di ente pubblico economico regolato dall’art. 2103 c.c., non dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6226 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro che intercorre con un ente pubblico economico ha natura privatistica e, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato alle dipendenze delle imprese. Ne consegue che l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori è disciplinata dall’art. 2103 c.c. e non dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’ente pubblico economico non rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. La circostanza che l’ente conservi poteri autoritativi di autorganizzazione non preclude al giudice di accertare l’avvenuto svolgimento di mansioni superiori, qualora la riorganizzazione che ne aveva disposto la soppressione non abbia avuto concreta attuazione. Le censure che sollecitano un diverso apprezzamento del compendio istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato come Quadro-Area A, agiva in giudizio nei confronti del Consorzio di Bonifica di appartenenza per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di natura dirigenziale. Il tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto all’inquadramento nella qualifica di Direttore di Area dal 24 aprile 2013.
La Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione del Consorzio, confermava tale diritto ma rideterminava in misura minore le differenze retributive dovute, escludendo ulteriori indennità ed emolumenti riconosciuti in primo grado. L’ente ricorre per cassazione, deducendo l’applicabilità al rapporto della disciplina del lavoro pubblico e la mancata previsione in organico della posizione dirigenziale rivendicata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto tutti volti a contestare l’applicazione della disciplina del lavoro privato al rapporto di impiego con l’ente pubblico economico. La questione centrale riguarda il regime giuridico del personale dipendente di un ente di bonifica, precisando che il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non la qualificazione giuridica del rapporto.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’ente pubblico economico non rientra nella nozione di amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che include solo gli enti pubblici non economici. L’art. 2093 c.c., ancora vigente, estende ai dipendenti degli enti pubblici economici lo stato giuridico degli impiegati privati, salva espressa deroga di legge, e l’art. 37 dello Statuto dei lavoratori ha differenziato tale rapporto da quello instaurato con gli altri enti pubblici. La natura privatistica di tali rapporti è stata riaffermata anche dalla Corte Costituzionale.
La circostanza che l’ente pubblico economico conservi un minimum di poteri autoritativi, esercitati secondo le regole del diritto amministrativo per il perseguimento di interessi generali, non ne muta la natura del rapporto di lavoro. Ne consegue che l’assegnazione a mansioni superiori del dipendente è disciplinata dall’art. 2103 c.c. e non dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, principio già applicato con specifico riferimento alla posizione del Consorzio ricorrente dalla sentenza n. 20332 del 2016.
Quanto al profilo dell’autorganizzazione, la Corte osserva che l’eventuale aspetto autoritativo pubblicistico non assume rilievo nel caso di specie. Con accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, è risultato che la riorganizzazione che aveva disposto la soppressione della figura del Direttore di Area non aveva ancora avuto attuazione, permanendo la pregressa articolazione. Le censure del Consorzio, volte a sostenere la temporaneità dell’esercizio delle mansioni superiori, si risolvono in una inammissibile sollecitazione a un diverso apprezzamento del complesso istruttorio.
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Nota della Redazione
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