L’inammissibilità del motivo sulla notifica al domicilio fiscale e la mancata allegazione dell’avviso alla cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 6326 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo un vizio di motivazione, si risolva in una mera contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, atteso che la valutazione delle prove e dei documenti è riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare ogni singolo elemento purché indichi le ragioni del proprio convincimento. Il principio di non contestazione non opera rispetto ai fatti di cui il giudice ritenga di escludere l’esistenza in base alle risultanze processuali.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., dovendo il ricorrente riprodurre gli atti processuali e i documenti su cui la doglianza si fonda, con specificazione della parte cui la riproduzione corrisponde. È, infine, inammissibile la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che si limiti ad un’affermazione apodittica, senza specifiche argomentazioni intese a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie; la mancata allegazione dell’avviso di liquidazione alla cartella esattoriale non è richiesta quando detto atto sia stato autonomamente e ritualmente notificato.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 2585/2023, aveva respinto l’appello del contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che a sua volta aveva disatteso il ricorso contro una cartella di pagamento notificata per l’importo di €483,26 a titolo di imposta di registro.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione prodromico, effettuata presso un indirizzo (via Germanico n. 216) che egli asseriva non essere più il proprio domicilio fiscale alla data dell’atto, e la necessità che alla cartella fosse allegato detto avviso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si contestava la valutazione del documento comprovante il domicilio fiscale, ritenendo la censura inammissibile. La sentenza impugnata non è affetta da vizi di motivazione, essendo idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale. Il ricorrente, contrapponendo una propria lettura del documento, ha tentato di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, operazione estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione dei documenti involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto gli atti del giudizio di merito dai quali sarebbe dovuta emergere la mancata contestazione. In ogni caso, il principio di non contestazione non opera rispetto ai fatti la cui esistenza sia esclusa dal giudice in base alle risultanze processuali.
Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 42, commi 2 e 3, d.lgs. n. 32/2001 per la mancata allegazione dell’avviso di liquidazione alla cartella, è stato ritenuto inammissibile per la sua formulazione assertiva, non sorretta da alcuna dimostrazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mediante specifiche argomentazioni, non con la mera indicazione delle norme violate. Ha inoltre precisato che il motivo è anche infondato, non essendovi ragione di notificare nuovamente l’atto presupposto, già ritualmente notificato al contribuente.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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