Irrituale chiusura della fase sommaria dell’opposizione esecutiva: ricorso per cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 6553 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ., chiude irritualmente la fase sommaria senza fissare il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente ha natura decisoria ma non è definitivo. Esso non preclude la rimessione in discussione della questione e non è pertanto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Il rimedio è alternativamente l’istanza al giudice dell’esecuzione per la fissazione del termine ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ. ovvero la diretta introduzione del giudizio di merito. La mancanza sia dell’una che dell’altra iniziativa determina l’estinzione del processo. Il controricorso che non contraddice il ricorso ma vi aderisce si qualifica come ricorso incidentale adesivo, con conseguente condanna alle spese in solido con il ricorrente.
Il Fatto
Il creditore procedente avviava l’esecuzione forzata presso terzi nei confronti dello Stato della Libia, in forza di una sentenza di delibazione di una pronuncia straniera. Il giudice dell’esecuzione emetteva l’ordinanza di assegnazione, poi revocata con sentenza del Tribunale, a sua volta cassata dalla Corte di cassazione per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei terzi pignorati.
Ripresa la procedura esecutiva, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 624 cod. proc. civ., deducendo l’inesistenza del titolo e la nullità della notifica del precetto e del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 9 luglio 2023, dichiarava “definita” la procedura per la ritenuta reviviscenza dell’ordinanza di assegnazione, sancendo l’inammissibilità dell’opposizione. Il debitore proponeva direttamente ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, richiamando lo ius receptum secondo cui sono impugnabili con ricorso straordinario solo i provvedimenti che, pur non qualificati come sentenze, abbiano natura di decisione su diritti sostanziali e siano definitivi, ossia non soggetti a riesame. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, quand’anche incidano su diritti soggettivi, difettano del carattere della definitività e il loro controllo è garantito dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
Il principio si applica anche all’ipotesi di irrituale chiusura della fase sommaria dell’opposizione: il provvedimento che non fissa il termine per il giudizio di merito, pur avendo natura decisoria, non preclude la rimessione in discussione della posizione di parte. Il rimedio è individuato nell’istanza di fissazione del termine ex art. 289 cod. proc. civ. o nella diretta instaurazione del giudizio di merito. L’illegittimità della chiusura non può attribuire al provvedimento una forza diversa da quella tipica, rendendolo definitivo.
La circostanza che nel caso di specie sia mancata anche la fase sommaria non muta la conclusione. Da un lato, il creditore esecutante aveva svolto controdeduzioni all’udienza, concretizzando di fatto quella fase; dall’altro, la mancanza di forme legali non conferisce al provvedimento un valore diverso, restando comunque esperibili i rimedi per ovviare all’illegittimità. Poiché le questioni opposte attenevano alla regolarità dell’esecuzione, lo strumento esperibile avverso l’implicita decisione in rito era l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
La Corte esclude la conferenza del precedente invocato dal ricorrente, riferito a una fattispecie in cui il provvedimento impugnato aveva definito nel merito l’opposizione prima dell’instaurazione del contraddittorio. Infine, la società che aveva aderito alle censure del ricorso è condannata alle spese in solido con il ricorrente, in quanto il controricorso adesivo segue la sorte del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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