Il rimborso parziale qualificato come accoglimento integrale tutela l’affidamento del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7050 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento di rimborso parziale emesso dall’Amministrazione finanziaria senza riserve ha natura di rigetto implicito della domanda di restituzione per la parte non corrisposta ed è impugnabile nel termine di sessanta giorni. Qualora, però, l’Amministrazione abbia comunicato l’accoglimento dell’istanza senza chiarire che il rimborso sarebbe stato solo parziale, ingenerando nel contribuente la legittima aspettativa alla corresponsione dell’intero importo, il termine per impugnare il diniego parziale decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza della reale entità del rimborso riconosciuto. La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, ai sensi dell’art. 6 del DL n. 185 del 2008, spetta alle imprese di assicurazione in presenza di interessi passivi indeducibili ex art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, senza necessità di raffronto con gli interessi attivi.
Il Fatto
La società contribuente, impresa di assicurazione, presentava istanza di rimborso IRES per gli anni 2009 e 2010, correlata alla deducibilità dell’IRAP ai sensi dell’art. 2 del DL n. 201 del 2011. L’Amministrazione finanziaria, con provvedimento del 29.5.2020, comunicava l’accoglimento dell’istanza senza specificare che il pagamento sarebbe stato parziale, avvenuto poi nel luglio 2020. Solo a seguito di sollecitazione della società, l’Ufficio chiariva con atto del 5.10.2020 che il rimborso era stato riconosciuto solo parzialmente. La società impugnava il diniego implicito il 3.12.2020, ottenendo ragione in entrambi i gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che censurava la decisione della CTR per aver ritenuto tempestiva l’impugnazione proposta oltre i sessanta giorni dal ricevimento del rimborso parziale. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il rimborso parziale costituisce rigetto implicito della domanda per la parte residua, impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Tuttavia, la fattispecie in esame presenta una peculiarità decisiva: l’Amministrazione aveva comunicato l’accoglimento dell’istanza senza riserve, inducendo la contribuente a confidare nella corresponsione dell’intero importo richiesto.
La Corte valorizza la condotta dell’Amministrazione finanziaria, che aveva dichiarato concluso l’iter di valutazione delle somme richieste e annunciato l’accredito senza menzionare alcuna riduzione. Tale comportamento ha generato nella società la legittima aspettativa di ottenere il rimborso integrale. Il termine di impugnazione, pertanto, non può decorrere dal pagamento parziale, ma solo dal momento in cui il contribuente abbia effettiva conoscenza della reale entità del rimborso riconosciuto, coincidente nel caso di specie con il provvedimento del 5.10.2020.
Quanto al secondo motivo, relativo alla deducibilità dell’IRAP per le imprese di assicurazione, la Corte condivide l’iter argomentativo del giudice d’appello. La disciplina dell’art. 6 del DL n. 185 del 2008 deve essere coordinata con l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, che prevede la concorrenza degli interessi passivi alla base imponibile IRAP nella misura del 96%, lasciando indeducibile il residuo 4%. La stessa circolare n. 8/E del 2013 conferma che, per il settore bancario e assicurativo, la deduzione forfetaria spetta ogniqualvolta non risultino dedotti interessi passivi per effetto dell’indeducibilità del 4%.
La Corte precisa che la regola del raffronto tra interessi passivi e attivi, invocata dall’Ufficio, vale per i soggetti la cui attività caratteristica non è finanziaria, mentre per le imprese di assicurazione le componenti finanziarie attive e passive costituiscono oggetto stesso di imposizione. Il ricorso principale è quindi rigettato in entrambi i motivi, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
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Nota della Redazione
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