L’avviso bonario non è onere di impugnazione a pena di decadenza: la cartella resta impugnabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 7226 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l’impugnazione della comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) costituisce una facoltà e non un onere del contribuente. La sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la successiva impugnazione della cartella di pagamento, la quale, in tale evenienza, funge da atto impositivo. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare atti che esplicitino una pretesa tributaria, senza che il mancato esercizio di tale facoltà precluda l’impugnazione degli atti tipici. L’eccezione di giudicato esterno, se ammissibile, non opera quando il giudicato riguardi questioni di merito e non la controversia su un’assorbente questione processuale, avente natura non tendenzialmente permanente.
Il Fatto
La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione disconosceva le detrazioni per figli a carico e per spese di ristrutturazione edilizia relative all’anno d’imposta 2009. Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sia la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettavano il ricorso, ritenendo maturata una decadenza in danno della contribuente per omessa impugnazione dell’avviso bonario emesso ad esito del controllo formale, e la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente, che assumeva l’esistenza di una pronuncia favorevole, passata in giudicato, relativa alla medesima questione per un diverso periodo d’imposta. Pur ritenendo l’eccezione ammissibile, la Corte la rigetta sul merito: il giudicato non può estendersi alla presente controversia, poiché qui si controverte su un’assorbente questione di interpretazione processuale e non su questioni di merito aventi carattere tendenzialmente permanente.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per avere il giudice d’appello ritenuto preclusa l’impugnazione della cartella in mancanza di impugnazione del precedente avviso bonario. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte rammenta che l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa ma che, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente, ogni atto che porti a conoscenza una specifica pretesa è comunque impugnabile senza necessità di forma autoritativa.
La Corte precisa, tuttavia, che l’impugnazione dell’avviso bonario è una mera facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere: la sua mancata impugnazione non fa cristallizzare la pretesa tributaria e non preclude l’impugnazione della cartella di pagamento, atto tipico che, in tale ipotesi, funge da atto impositivo. La sentenza impugnata, avendo ritenuto motivo di decadenza la mancata impugnazione di un atto meramente prodromico, non si è attenuta a tali principi.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo, rigetta il primo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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