Presunzione di gentilizietà del sepolcro familiare e irrilevanza degli atti successivi del discendente (Cass. civ. Sez. 2 n. 7277 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura gentilizia o ereditaria del sepolcro si determina esclusivamente in base alla volontà del fondatore, da accertare con riferimento al momento della fondazione, restando indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità. In caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio, con la conseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascita ed è imprescrittibile e irrinunciabile, nonché intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa. Gli atti dispositivi compiuti dai discendenti e l’inerzia degli altri familiari, in quanto successivi alla fondazione, non sono idonei a superare la presunzione di gentilizietà né a mutare la natura del diritto, che si acquisisce iure sanguinis e resta imprescrittibile.
Il Fatto
Il ricorrente, discendente del fondatore di una cappella cimiteriale, conveniva in giudizio i familiari che occupavano alcuni loculi del sepolcro, chiedendo l’accertamento della natura gentilizia della sepoltura, la declaratoria di nullità o inefficacia della scrittura privata con la quale un discendente del fondatore aveva ceduto cinque loculi a terzi nel 1951, e la rimozione delle salme. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che non emergesse prova della volontà del fondatore di destinare il sepolcro alla sola famiglia, valorizzando la delibera di concessione dell’area, la cessione del 1951 e l’inerzia pluridecennale degli altri discendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 822, 823 e 824 cod. civ. e dell’art. 71 r.d. n. 1880 del 1942. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 17122 del 2018, la Corte ribadisce che ciò che determina la natura del sepolcro è la volontà del fondatore al momento della fondazione e che, in caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio. Da tale presunzione consegue che il diritto del familiare si acquista iure sanguinis sin dalla nascita, è imprescrittibile e intrasmissibile, costituendosi tra i contitolari una comunione destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto.
La Corte censura la sentenza impugnata per non aver correttamente applicato tale principio. La delibera podestarile del 1926 è atto amministrativo di concessione dell’area cimiteriale, e la locuzione «ed ad altri soggetti» non esprime la volontà privata del fondatore, ma riguarda i termini della concessione. La denominazione «A. Tavoletti» impressa al sepolcro depone, al contrario, per la destinazione familiare. La scrittura privata del 1951 è atto dispositivo compiuto dal figlio del fondatore a venticinque anni dalla fondazione, e non può esprimere la volontà del fondatore, che è l’unico parametro rilevante ai fini della qualificazione. L’inerzia dei discendenti attiene a vicende successive e non è idonea a mutare la natura del diritto.
La Corte rileva che la sentenza impugnata ha nella sostanza invertito la presunzione, ponendo a carico del ricorrente l’onere di dimostrare il carattere gentilizio anziché valorizzare la regola per cui, in caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del terzo, riguardante l’erronea qualificazione del diritto azionato come ius sepulchri ereditario. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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