Inammissibilità del ricorso per difetto di prova della procura al soggetto che ha conferito il mandato al difensore (Cass. civ. Sez. 3 n. 7500 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di proposizione del ricorso per cassazione a mezzo di procuratore, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali. Il vizio è sempre rilevabile d’ufficio. Qualora il soggetto che ha rilasciato la procura speciale al difensore agisca a sua volta in forza di un potere rappresentativo, deve essere prodotta anche la procura che legittima tale soggetto, non essendo sufficiente la produzione dell’atto di conferimento del mandato alla società mandataria. La mancata produzione di tale ultima procura determina l’inammissibilità del ricorso, non sanabile dalla produzione della prima procura ad opera dei controricorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria del credito di un istituto di credito, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale che aveva confermato l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare, a seguito della revoca dei decreti ingiuntivi posti a fondamento dell’esecuzione.
La corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo che la revoca del titolo esecutivo, ancorché non passata in giudicato, ne impedisse la prosecuzione. La società ricorrente aveva denunciato la violazione di plurime norme processuali e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per un vizio procedurale non sanato. Richiamando il principio consolidato in materia di procura alle liti, la Corte osserva che la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri al procuratore e che, in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva indicato in ricorso due procure: la prima, con cui la società aveva conferito mandato alla società mandataria; la seconda, con cui quest’ultima aveva conferito poteri al procuratore speciale che aveva poi rilasciato il mandato al difensore. Dagli atti consultabili è emerso che la ricorrente aveva prodotto solo la prima procura, non anche la seconda.
La Corte precisa che il vizio non è stato sanato dalla produzione della prima procura ad opera dei controricorrenti, i quali avevano allegato copia della notificazione via pec ricevuta, contenente il ricorso, la procura speciale e la relata di notifica. Tale produzione non è tuttavia idonea a supplire alla mancata prova del potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura speciale.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di prova, in atti, del rituale conferimento della rappresentanza, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte non esamina i motivi di ricorso, assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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