Il diniego del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario si oppone davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7544 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Commissione del patrocinio a spese dello Stato, istituita presso la Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell’art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, rigetta la domanda di ammissione al beneficio nel processo tributario è impugnabile esclusivamente con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimedio del ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U. è, infatti, caratterizzato da uno stretto collegamento con il processo penale e non è richiamato da alcuna disposizione del capo VIII del titolo IV del T.U. dedicato al processo tributario: la sua estensione a tale materia è pertanto preclusa. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando emesso dal giudice tributario, involge un diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale, non degradabile a interesse legittimo: l’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario. Il giudice tributario che dichiari il proprio difetto di giurisdizione è tenuto a indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009, rimettendo le parti dinanzi a quest’ultimo.
Il Fatto
Il contribuente impugnò il decreto con cui la Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma aveva rigettato la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio, per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi propri e dei familiari conviventi, con specifica indicazione del reddito complessivo e dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituì eccependo l’irritualità della proposizione del ricorso, la carenza di legittimazione attiva del difensore e la carenza di legittimazione passiva propria, spettante all’ente impositore. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettò il ricorso, evidenziando la genericità della dichiarazione resa. Avverso tale sentenza il contribuente propose ricorso per cassazione per violazione degli artt. 76-79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il sistema delle impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, rilevando una divaricazione tra la disciplina del processo civile e quella del processo tributario. Mentre l’art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002 consente, in materia civile, di riproporre l’istanza respinta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati al magistrato competente per il giudizio, la seconda parte dell’art. 139 del medesimo T.U. impedisce che la reiezione dell’istanza da parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato sia proposta al magistrato davanti al quale pende il processo.
Il conseguente vuoto di tutela è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20929 del 23/07/2025, secondo cui l’impugnazione del decreto di rigetto o di revoca dell’ammissione al beneficio, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138, deve essere proposta con l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e non già con il ricorso ex art. 99 del medesimo T.U. Tale ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non è applicabile al processo tributario, non essendo richiamato dalle disposizioni del capo VIII del titolo IV del T.U.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 10501 del 2023, secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato involge un diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale, non degradabile a interesse legittimo. Ne consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al quale le parti sono state rimesse in applicazione dell’art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009.
La Corte ha infine escluso la necessità di rimettere la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite, in applicazione del principio per cui le sezioni semplici possono conoscere della questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già enunciato sul punto chiari e precisi principi informatori. Ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando il provvedimento impugnato e compensando le spese del giudizio in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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