Ne bis in idem e giudicato esterno: oneri di specificità nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 7751 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la parte che deduca l’esistenza di un giudicato esterno, a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ha l’onere di riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione. Il pericolo di contrasto tra future pronunce, in assenza di un giudicato, non integra la violazione del principio del ne bis in idem, ma costituisce una questione di coordinamento tra pendenze, risolvibile attraverso i criteri di connessione, continenza o pregiudizialità, con la conseguente possibile sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che, invocando il vizio di motivazione, non indichi un preciso fatto storico-naturalistico omesso, non essendo a tal fine rilevanti mere questioni o argomentazioni difensive.
Il Fatto
La locatrice intimava sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, convenendola dinanzi al Tribunale, per il mancato pagamento di canoni relativi a una locazione ad uso diverso, il cui contratto era stato ceduto alla società medesima. Il Tribunale, ordinato il rilascio, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul rilascio e pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento, condannando la società al pagamento dei canoni insoluti.
La società proponeva appello, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem in ragione della pendenza di altro giudizio, promosso dalla locatrice nei confronti del socio e originario conduttore per i medesimi canoni. La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, non avendo l’appellante confutato le ragioni della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente chiarito che la decisione impugnata aveva affermato l’inammissibilità dell’appello, risolvendosi la motivazione nel rilievo del difetto di specificità delle censure. Ha quindi rilevato la patente incongruenza dei motivi di ricorso, i quali deducevano la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., anziché dell’art. 342 cod. proc. civ., che disciplina i requisiti di specificità dell’atto di appello.
Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità. La ricorrente invocava la violazione del giudicato ma non indicava quale pronuncia fosse passata in giudicato. Pur avendo riferito dell’annullamento, ad opera di una precedente pronuncia di legittimità, della sentenza resa nel diverso procedimento, nulla precisava in ordine alla sorte del giudizio di rinvio. La Corte ha ribadito il principio per cui la parte che deduca il giudicato esterno deve riprodurre integralmente nel ricorso la sentenza passata in giudicato, a pena di inammissibilità, non bastando il richiamo a stralci motivazionali.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il pericolo di formazione di pronunce contrastanti, in assenza di un giudicato, non è configurabile come violazione del ne bis in idem. Tale evenienza attiene al coordinamento tra pendenze e trova rimedio negli istituti della litispendenza, della continenza, della riunione per connessione o della sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. per pregiudizialità-dipendenza. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva sollecitato l’attivazione di tali rimedi né aveva censurato il profilo, limitandosi a sollecitare un riesame del merito.
Il terzo motivo è stato, parimenti, dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la ricorrente invocava la previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omettendo di indicare il fatto decisivo non considerato dal giudice di merito. La censura si traduceva in una generica doglianza per la mancata considerazione delle argomentazioni difensive, irrilevanti ai fini del vizio di motivazione. Tale vizio, alla stregua dell’orientamento delle Sezioni Unite, è oggi denunciabile solo nei limiti del “minimo costituzionale”, ovvero per mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, ipotesi non ravvisabili nella specie.
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Nota della Redazione
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