L’onere dichiarativo IMU non sussiste per la sopravvenuta edificabilità del terreno (Cass. civ. Sez. 5 n. 7769 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, IMU e TASI, l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 e dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore. La conoscenza dell’edificabilità sopravvenuta è insita nella preparazione e nell’adozione del P.U.C. Ne deriva che, venendo meno l’obbligo dichiarativo, la fattispecie si riconduce a un omesso versamento del tributo e il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo decorre dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune per omessa dichiarazione dell’IMU relativa agli anni dal 2012 al 2015 e della TASI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati e a un terreno agricolo divenuto edificabile a seguito dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008. Il contribuente sosteneva che la mancata presentazione della denuncia di variazione fosse giustificata, versandosi in ipotesi di dichiarazione erronea e non di omissione, e che, comunque, il Comune non avesse comunicato la sopravvenuta edificabilità dell’area.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso originario e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo, tra l’altro, che la sopravvenuta edificabilità imponesse la presentazione di una denuncia di variazione, poi omessa, e che la mancata comunicazione al contribuente non inficiasse la validità dell’accertamento. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in via preliminare, la questione di rilievo nomofilattico concernente l’indispensabilità della dichiarazione di variazione nel caso di trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dell’adozione del P.U.C. Dopo aver richiamato un precedente orientamento secondo cui l’obbligo dichiarativo non era da ritenersi soppresso, la Corte dà continuità al recente arresto di legittimità che ha enunciato il principio opposto, affermando che l’onere dichiarativo non sussiste quando la variazione consista nella sopravvenuta edificabilità del terreno ad opera dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore, la cui conoscenza è da ritenersi insita nella sua preparazione e adozione.
Da tale esclusione conseguono importanti ricadute sull’individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Non potendosi configurare un inadempimento dichiarativo, la Corte ritiene che la fattispecie debba essere ricondotta a un omesso versamento del tributo. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, e non già a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento, notificato nel 2016, risulta tempestivo per tutte le annualità interessate.
La Corte rigetta, poi, i motivi relativi alla mancata comunicazione della sopravvenuta edificabilità. Richiama il consolidato principio secondo cui, per effetto dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005, l’edificabilità di un’area si desume dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 non è specificamente sanzionata e non inficia l’atto impositivo quando non risulti concretamente pregiudicato il diritto di difesa, come nel caso in cui l’avviso contenga una puntuale motivazione sui dati catastali e sul valore imponibile.
Quanto alla mancata allegazione all’avviso delle delibere comunali in materia di valori delle aree omogenee, la Corte conferma che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione concerne solo gli atti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente. Le delibere comunali, essendo soggette a un regime di pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono essere allegate all’atto impositivo, pur mantenendo valenza integrativa per la determinazione del valore venale delle aree edificabili.
Il ricorso è pertanto rigettato nella sua interezza, risultando i primi due motivi infondati, il terzo inammissibile per genericità e i restanti infondati alla luce dei principi sopra richiamati. La Corte condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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