Decadenza NASpI anche per l’attività preesistente non comunicata entro un mese dalla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8575 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 11, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 si configura per il solo fatto della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa da cui possa derivare reddito, sia che tale attività sia intrapresa ex novo, sia che sia preesistente, purché non comunicata all’INPS ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 22/2015. Il termine di un mese per la comunicazione decorre, per l’attività già in corso al momento della domanda, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dall’inizio della concomitanza tra indennità e attività. La decadenza discende dalla mera omissione della comunicazione del reddito presunto, anche pari a zero, e non dal superamento del limite reddituale di legge.
Il Fatto
Un lavoratore presentava domanda di NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L’INPS, avendo accertato che il lavoratore era già socio accomandatario di una società in accomandita semplice e iscritto alla gestione commercianti prima della presentazione della domanda, gli contestava la mancata comunicazione della preesistente attività d’impresa e ne richiedeva la restituzione delle somme percepite.
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale che aveva escluso la decadenza, ritenendo che la sanzione prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 22/2015 riguardasse solo il caso di chi, già beneficiario dell’indennità, intraprenda successivamente un’attività lavorativa. Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione restrittiva della Corte territoriale. Il Collegio ha ricordato che l’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 impone al lavoratore che intendi svolgere un’attività autonoma di informare l’INPS entro un mese, dichiarando il reddito annuo presunto; l’art. 11 ricollega a tale omissione la decadenza dalla prestazione.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha precisato che la decadenza si applica in ogni caso di contemporaneità tra indennità e attività lavorativa autonoma, senza alcuna distinzione tra attività intrapresa ex novo e attività preesistente alla domanda. In quest’ultima ipotesi, il termine per la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda amministrativa, momento in cui inizia la concomitanza tra il trattamento e l’attività stessa.
La Corte ha escluso che tale interpretazione integri un’estensione analogica vietata, trattandosi piuttosto del risultato di un’interpretazione fondata sull’intenzione del legislatore ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., che estende la regola della decadenza a una fattispecie implicitamente considerata dalla norma. Ha inoltre ritenuto la soluzione compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto, sia pure non produttiva di reddito per l’anno considerato. Tale accertamento è sufficiente a far scattare l’obbligo di comunicazione del reddito presunto, anche pari a zero, e la conseguente decadenza in caso di omissione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame alla luce di tali principi.
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Nota della Redazione
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