Riassunzione del giudizio ed eredità per rappresentazione: notifica ex art. 303 c.p.c. efficace verso il subentrante (Cass. civ. Sez. 1 n. 8579 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di riassunzione del processo interrotto per morte della parte, effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto entro l’anno dal decesso ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., è idonea a instaurare validamente il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, noti o ignoti, costituiti o contumaci. Tale notifica è efficace anche nei confronti di colui che, a seguito di rinuncia all’eredità del proprio dante causa, originario chiamato, subentri per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 cod. civ., non rilevando che la rinuncia sia avvenuta oltre l’anno dalla morte del de cuius, poiché la chiamata per rappresentazione si considera avvenuta fin dal momento dell’apertura della successione. Ne consegue che il soggetto evocato in giudizio tramite la notifica collettiva è parte del processo, ancorché contumace, e non può essere considerato litisconsorte pretermesso, con la conseguenza che la decisione emessa nei suoi confronti è impugnabile con i mezzi ordinari e non con l’opposizione di terzo.
Il Fatto
A seguito dell’occupazione usurpativa di terreni da parte del Comune, i proprietari ottenevano dal tribunale una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantificato in base alla natura edificatoria delle aree. Il Comune proponeva appello e, nel corso del giudizio, decedeva uno dei proprietari, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo, e successivamente decedeva anche l’altra proprietaria. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, rideterminava l’indennizzo tenendo conto esclusivamente della destinazione urbanistica a verde pubblico e viabilità, escludendo l’edificabilità di fatto dei terreni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui l’erede, subentrato per rappresentazione dopo la rinuncia all’eredità da parte dei chiamati, deduceva la nullità del giudizio di appello per omessa interruzione del processo a seguito del decesso della parte costituita. I giudici di legittimità hanno escluso la fondatezza del motivo, valorizzando la sequenza procedimentale: la notifica della riassunzione era stata effettuata impersonalmente nell’ultimo domicilio della de cuius entro l’anno dalla morte, in conformità all’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ..
La Corte ha precisato che, quando l’atto riassuntivo è notificato nelle forme agevolate previste dalla legge, tutti gli eredi, noti o ignoti, diventano partecipi del giudizio e coloro che non si costituiscono sono considerati contumaci, senza che sia necessaria alcuna integrazione del contraddittorio. Tale notifica è valida anche nei confronti di chi subentra per rappresentazione a seguito di rinuncia all’eredità, poiché la chiamata per rappresentazione retroagisce alla data di apertura della successione: il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato, mentre il rappresentante è chiamato dall’apertura stessa.||DSML||p>
La Corte ha quindi escluso che il ricorrente potesse qualificarsi come litisconsorte necessario pretermesso, rilevando che egli era stato ritualmente evocato in giudizio tramite la notifica collettiva e impersonale, pur essendo rimasto contumace. Il contraddittorio instaurato nel procedimento per sequestro conservativo, introdotto in corso di causa, è stato ritenuto idoneo a valere anche per il giudizio di merito, con conseguente utilizzabilità dei documenti prodotti. Ne deriva che la legittimazione a impugnare la sentenza d’appello andava esercitata con il ricorso per cassazione e non con l’opposizione di terzo, riservata a chi sia rimasto estraneo al giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente mirava a una rivalutazione degli elementi istruttori e delle risultanze delle consulenze tecniche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza riportare il contenuto degli strumenti urbanistici e dei certificati di destinazione urbanistica su cui la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione. Il terzo motivo, relativo alla condanna per responsabilità aggravata, è rimasto assorbito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.