Presunzioni semplici e onere probatorio nelle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 8620 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere la detrazione dell’IVA o la deduzione dei costi ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente. Una volta assolta tale prova, spetta al contribuente offrire la controprova dell’effettiva esistenza delle operazioni, che non può essere assolta con la mera esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili, poiché normalmente utilizzate per far apparire reale un’operazione fittizia. Il processo verbale di constatazione non può essere valorizzato oltre il suo contenuto, dovendo l’Ufficio allegare al processo gli elementi probatori, quali la contabilità occulta o le movimentazioni finanziarie, che intende porre a fondamento della pretesa. La valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica, dovendo emergere la gravità, precisione e concordanza dalla loro considerazione complessiva.
Il Fatto
La società, operante nella lavorazione di metalli, riceveva avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2016 al 2020, con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva costi e detrazioni IVA, contestando il coinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti, posto che le fatture erano state emesse da società ritenute mere cartiere. Al ricorso avverso l’accertamento per l’anno 2020, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania respingeva l’appello erariale, ritenendo che gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio non fossero sufficienti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso erariale. In primo luogo ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, qualificando come meri errori materiali i riferimenti all’anno d’imposta 2016, in luogo del 2020, in quanto l’impianto motivazionale era inequivocabilmente indirizzato alla controversia in esame, senza contrasto con il dispositivo.
Quanto alle regole di distribuzione dell’onere probatorio, la Corte ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà dell’operazione, anche tramite presunzioni, ma non la mala fede del contribuente. Spetta al contribuente la prova contraria, che non può essere data dalla sola esibizione della fattura o dalla regolarità formale delle scritture contabili.
Il giudice di merito aveva correttamente rilevato che l’accertamento si fondava principalmente su due riscontri: una contabilità occulta e movimentazioni finanziarie non riconducibili alla società. Tali elementi non erano stati allegati al processo dall’Ufficio e, pertanto, non potevano essere valorizzati. La Corte ha precisato che il processo verbale di constatazione, munito di fede privilegiata, non può supplire alla mancata allegazione dei documenti che ne costituiscono il supporto.
Infine, la Corte ha rilevato che non era stata fornita alcuna prova dell’assenza di una idonea struttura organizzativa della fornitrice, necessaria per dimostrarne la natura di cartiera, e che la difesa erariale non aveva contestato la circostanza, emersa in sede penale, che la fornitrice fosse operante nel mercato dei rottami ferrosi.
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Nota della Redazione
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