Accisa su prodotti energetici: onere della prova del caso fortuito a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 8823 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accisa sugli oli combustibili, qualora l’Amministrazione doganale accerti la perdita di prodotto sottoposto a regime sospensivo, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che l’evento sia derivato da caso fortuito o forza maggiore ovvero che il prodotto non fosse suscettibile di recupero e, quindi, non ricorressero i presupposti per l’imposizione fiscale. La sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato non costituisce giudicato vincolante nel giudizio tributario, atteso che l’efficacia di giudicato esterno è riconosciuta esclusivamente alla sentenza di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa, mentre il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto, titolare dell’autorizzazione all’esercizio del deposito doganale privato, affidò in appalto a un’ATI i lavori di bonifica dei serbatoi siti nel deposito, dichiarando la ditta appaltatrice che la quantità di rifiuti ammontava a 11.126 mc di oli combustibili. A seguito della verifica della Dogana, tuttavia, di tale quantitativo risultavano presenti solo 1.000 mc. L’Agenzia delle dogane, ritenuto che nessuna procedura fiscale fosse stata attivata e che allo smaltimento fossero stati avviati solo acque, emise nei confronti della ditta un invito di pagamento per recupero di dazi, IVA e accisa.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, riformò integralmente la sentenza, affermando che spettava al soggetto che procedeva allo smaltimento dimostrare che non si trattasse di prodotti suscettibili di recupero. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva che supera il c.d. minimo costituzionale, la cui sola violazione resta denunciabile in sede di legittimità. Il giudice d’appello ha correttamente posto a carico del contribuente l’onere di provare che la perdita degli oli si fosse verificata per caso fortuito o forza maggiore, richiamando le disposizioni in materia di accise, con una motivazione non contraddittoria e comunque sufficiente.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ha innanzitutto escluso la sussistenza di un giudicato penale vincolante. Ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, l’efficacia di giudicato esterno può essere riconosciuta solo alla sentenza penale di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, non già a quella fondata sull’intervenuta prescrizione del reato. La censura è stata poi dichiarata inammissibile, in quanto volta a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito, e comunque infondata, alla luce del principio per cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è denunciabile per cassazione.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti ritenuto inammissibile. La doglianza, incentrata sulla mancata o non corretta valutazione di alcune circostanze probatorie, si risolve in una censura di insufficiente motivazione, non più deducibile in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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