Fatture da operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e diritto alla detrazione IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8917 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, l’esercizio del diritto è subordinato alla compresenza di un requisito sostanziale, ossia l’esigibilità dell’imposta, e di uno formale, consistente nel possesso di una valida fattura, gravando sul soggetto passivo l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione quando l’Amministrazione finanziaria ne contesti l’oggettiva inesistenza, anche mediante presunzioni semplici. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione ha invece l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l’inserimento dell’operazione in un meccanismo di evasione; ove assolva a tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non rilevando la regolarità della contabilità e dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, contestando l’indetraibilità dell’IVA esposta in fatture emesse da due diversi fornitori, per operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici e di un dissalatore.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo le prestazioni effettivamente eseguite. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, accoglieva parzialmente l’appello, confermando la detrazione per le fatture della società di progettazione e negandola per le altre, sul rilievo che vi fosse prova dell’esecuzione delle prestazioni e dell’avvenuto pagamento degli importi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il primo, censurando la sentenza impugnata per non aver distinto tra le diverse tipologie di inesistenza contestate e per aver erroneamente applicato il riparto dell’onere probatorio. In particolare, con riferimento alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha precisato che la materialità della prestazione è sempre esistente, ma che il punto decisivo è l’accertamento dell’identità tra il soggetto che ha eseguito la prestazione e quello che ha emesso la fattura, profilo sul quale il giudice d’appello non aveva compiuto alcuna verifica.
Quanto al diritto alla detrazione, la Corte ha ribadito il principio di neutralità dell’imposta armonizzata, richiamando gli articoli 167 e 178 della direttiva n. 2006/112/CE e il meccanismo di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, chiarendo che il diritto sorge quando l’imposta diviene esigibile e che il suo esercizio è subordinato al possesso di una valida fattura registrata. La sentenza impugnata è stata censurata per aver ritenuto ininfluenti l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’IVA da parte dell’emittente, elementi che disattendono i principi cardine di rivalsa e detrazione.
Con riferimento al riparto dell’onere probatorio in caso di operazioni inesistenti, la Corte ha distinto l’ipotesi dell’inesistenza oggettiva da quella soggettiva. Nel primo caso, l’Amministrazione, anche tramite presunzioni, deve provare l’inesistenza dell’operazione e il contribuente ha l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza, non potendo tale prova essere assolta dalla sola esibizione della fattura o dalla regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, richiamando Cass. n. 28628 del 2021.
Nell’ipotesi di inesistenza soggettiva, invece, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione, anche in via presuntiva. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti, in conformità a quanto stabilito da Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018 e Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018. La sentenza impugnata, non avendo distinto le due fattispecie, è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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