Inerenza dei costi e limiti dell’esenzione Ires per le cooperative agricole (Cass. civ. Sez. 5 n. 5972 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e non dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r., che riguarda invece la correlazione tra costi e ricavi tassabili: l’inerenza postula un giudizio di natura qualitativa, che non esige alcuna valutazione di utilità, anche solo potenziale o indiretta, della spesa, né di congruità della stessa. L’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono rilevare solo come elementi sintomatici della mancanza di inerenza, ove l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica portata. L’esenzione dall’Ires prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 601/1973 per i redditi delle cooperative agricole conseguiti mediante manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti conferiti prevalentemente dai soci non si applica ai costi sostenuti nell’interesse di una società terza e privi di diretta attinenza con l’attività agricola svolta a favore dei soci; l’esenzione opera, invece, per i componenti negativi inerenti all’attività agricola, ancorché indeducibili per violazione del criterio di cassa ex art. 109, comma 7, t.u.i.r.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società cooperativa agricola un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, tra l’altro, costi promo-pubblicitari ritenuti non inerenti e interessi di mora dedotti secondo il criterio di competenza. La società, che aveva concesso in comodato gratuito un locale a una società terza per l’esercizio di attività di ristorazione, assumeva la natura promozionale dei costi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, invece, riformava la decisione, escludendo l’inerenza dei costi e negando l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 601/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, li ha ritenuti infondati. Ha premesso che l’inerenza dei costi si ricava dalla nozione stessa di reddito d’impresa e postula un giudizio di carattere qualitativo, che valuta la compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l’attività imprenditoriale, senza richiedere alcuna verifica in termini di utilità o congruità. L’antieconomicità e l’incongruità della spesa rilevano solo come indici rivelatori della mancanza di inerenza.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello si fossero attenuti a tali principi, avendo accertato che la spesa, di importo ingente, era priva di un reale legame causale con l’attività tipica della cooperativa, essendo volta a finanziare l’attività di ristorazione di una società terza e presentando un’attinenza solo marginale con le finalità promozionali dichiarate. Tale valutazione, essendo di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto all’esenzione ex art. 10 d.P.R. n. 601/1973, la Corte ha chiarito che le cooperative agricole non sono escluse dall’Ires in ragione della loro natura soggettiva, ma solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma. Ha quindi escluso l’operatività dell’esenzione per i costi in questione, in quanto sostenuti non nell’interesse dei soci, bensì di una società terza, così mancando la diretta attinenza con l’attività di cooperativa agricola.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 109, comma 7, t.u.i.r., concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa e non di competenza, sicché correttamente l’Ufficio ne aveva contestato la deducibilità. Tuttavia, non essendo in discussione l’inerenza di tali interessi all’attività agricola, versati in relazione a fatture emesse dai soci, la Corte ha ritenuto ingiustificata l’esclusione dell’esenzione prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 601/1973. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento.
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Nota della Redazione
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