L’eccezione di difetto di rappresentanza della società cancellata rende insanabile la nullità della procura (Cass. civ. Sez. 3 n. 9199 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando un error in procedendo, si limiti a un generico e assertivo riferimento ad atti processuali, senza indicarne la precisa localizzazione e senza riportarne, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto. Tale onere di specificità si modula secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021. Qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, non occorrendo assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio. La società cancellata dal registro delle imprese è inesistente e non può rilasciare una valida procura al proprio legale rappresentante.
Il Fatto
La società aveva ottenuto dal Tribunale di Ravenna l’accoglimento dell’opposizione a precetto proposta nei suoi confronti, relativo al pagamento di un assegno bancario rimasto impagato. Il giudice di primo grado aveva accertato l’insussistenza del credito, essendo rimasto inavverato l’evento dedotto in condizione sospensiva. La società soccombente proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la società appellante era stata cancellata dal registro delle imprese sin dall’anno 2016 e che, pertanto, nessuna valida procura potesse essere rilasciata da un soggetto inesistente. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che entrambe le memorie depositate dalle parti difettavano dei requisiti previsti dall’art. 378 c.p.c. Passando all’esame dei motivi, ha dichiarato inammissibile il primo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La ricorrente si era limitata a un riferimento generico ad una “procura notarile”, senza indicarne la precisa localizzazione e senza riportarne il contenuto. La Corte ha ricordato che, in caso di error in procedendo, essa è “giudice del fatto processuale”, ma tale potere presuppone l’ammissibilità del motivo, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Inoltre, la doglianza relativa alla pronuncia su un’eccezione non proposta è stata reputata inammissibile, in quanto rivolta a un passaggio motivazionale reso ad abundantiam.
Il secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento del primo, è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, ravvisandosi un mero riferimento a una “procura notarile” e alla “documentazione prodotta”, in patente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. La Corte ha ribadito che, quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modo specifico, trascrivendone il contenuto o riassumendolo in modo esaustivo, indicando la fase processuale di produzione e il fascicolo di allegazione.
Il terzo motivo, concernente la nullità della sentenza per omessa motivazione, è stato ritenuto parimenti inammissibile, poiché non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva espressamente dato atto di aver esaminato i documenti prodotti, argomentando sulla loro irrilevanza. Anche in questo caso, la censura era rivolta a un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam, rispetto alla risolutiva ratio decidendi fondata sulla cancellazione della società e sulla sua conseguente inesistenza.
Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 182 c.p.c. per la mancata concessione del termine per sanare il vizio della procura. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto la sentenza impugnata aveva fatto scrupolosa applicazione del principio per cui, se l’eccezione di difetto di rappresentanza è tempestivamente proposta dalla parte, la controparte deve attivarsi con la prima difesa utile, senza che occorra l’assegnazione del termine di cui all’art. 182 c.p.c., citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 8077 del 2012 e le pronunce n. 24212 del 2018 e n. 22564 del 2020. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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