Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di estinzione per omessa comparizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 12285 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di appello dichiara l’estinzione del giudizio per la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, pur non rivestendo la forma della sentenza, ha contenuto decisorio e carattere definitivo ed è pertanto immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. L’error materiale, che non incida sul contenuto concettuale della decisione ma si concretizzi in un difetto di corrispondenza tra la sua ideazione e la rappresentazione grafica, non è censurabile in Cassazione ma è correggibile con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ. La dedotta omessa considerazione del deposito di note scritte è invece suscettibile di essere fatta valere con l’impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava con ricorso per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico di appello avverso la sentenza del giudice di pace, aveva dichiarato estinto il giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Il tribunale aveva dato atto che la causa proveniva da un primo rinvio ex art. 348 cod. proc. civ. e che, all’esito dell’udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte, nessuna delle parti aveva depositato note di trattazione.
La società ricorrente denunciava la violazione dell’art. 348 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe considerato l’avvenuto deposito delle note scritte sostitutive della comparizione in presenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il decreto impugnato, pur non rivestendo la forma della sentenza, ha contenuto decisorio e carattere definitivo, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte ha ricordato il principio costantemente affermato secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 cod. proc. civ., la pronuncia di improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell’appello spetta al collegio, ha natura formale di sentenza ed è ricorribile per cassazione, richiamando i precedenti Cass. n. 11434/2007 e Cass. n. 5610/2001.
Quanto al merito del motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di appello ha pronunciato conformemente alla disciplina applicabile ratione temporis: il provvedimento impugnato dà atto che l’udienza proveniva da un primo rinvio ex art. 348 cod. proc. civ., che era stata disposta la trattazione cartolare mediante note scritte e che nessuna parte aveva depositato note. La declaratoria di estinzione, pur dovendo essere più correttamente qualificata come improcedibilità, risulta quindi conforme al dato normativo.
La società ricorrente, pur evocando formalmente la violazione di legge, ha in realtà dedotto che il tribunale non avrebbe constatato l’avvenuto deposito delle note scritte, ovvero che il provvedimento sarebbe frutto di un errore materiale. Tali censure, ad avviso della Corte, esulano dal perimetro dei motivi di impugnazione per cassazione: l’errore materiale, infatti, non incide sul contenuto concettuale della decisione e può essere corretto solo con il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. avanti al giudice che ha emanato il provvedimento, mentre l’omessa considerazione del deposito delle note scritte può essere fatta valere, ricorrendone i presupposti, con l’impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.
L’inammissibilità del motivo ha comportato la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, senza pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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