Obbligo di motivazione dell’avviso di classamento DOCFA e onere probatorio nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 9999 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1994, e dal d.m. n. 701 del 1994 (procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio, mentre, in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. Non è precluso all’Amministrazione finanziaria di controdedurre in sede processuale alle censure del contribuente, prospettando ad abundantiam nuovi argomenti o producendo nuovi documenti, quando la motivazione originaria sia adeguata. L’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. si pone solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. integra il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. solo quando il giudice disattenda il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile esclusivamente quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia ritenuto assolto tale onere a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, disattendendo il classamento proposto con procedura DOCFA per immobili di sua proprietà, aveva attribuito agli stessi la categoria A/1. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, riformando la sentenza di primo grado, riteneva legittimo l’operato dell’Ufficio.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. era stata respinta dal ricorrente, che chiedeva la decisione collegiale del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, ha preliminarmente escluso l’incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con ciò superando ogni eccezione sul punto.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso di classamento emesso a seguito di procedura DOCFA. Ha osservato che l’atto impugnato si fondava sugli stessi elementi di fatto indicati dal contribuente nella proposta, non risultando contestata dall’Ufficio la destinazione, la struttura o la superficie dell’immobile. Il dissenso del contribuente non verteva sui fatti posti a fondamento dell’atto, ma sulla valutazione tecnica compiuta dall’Ufficio e sulle conseguenze giuridiche da trarre da fatti incontroversi. In tal caso, secondo il principio affermato da Sez. 5, n. 20797 del 2024, l’obbligo motivazionale è adeguatamente assolto con l’indicazione dei dati catastali e di classamento, essendo stato garantito al contribuente il diritto di difesa, anche attraverso perizie di parte volte a confutare la stima dell’Ufficio.
La Corte ha inoltre precisato che, pur rimanendo ferma la preclusione a una postuma integrazione sanante di una motivazione carente, l’Amministrazione può controdedurre alle censure in sede processuale per difendere una motivazione ab origine adeguata, prospettando nuovi argomenti o producendo nuovi documenti che assumono rilievo ai fini della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.
Quanto al secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati, il Collegio ha escluso sia il vizio di omessa valutazione delle difese sia l’inversione dell’onere probatorio, in quanto il giudice d’appello aveva ritenuto l’Ufficio assolto al proprio onere dimostrativo tramite il deposito delle visure degli immobili comparabili, in contrapposizione alle quali il contribuente non aveva esibito alcuna produzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui il malgoverno dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi di prove non dedotte o disposte d’ufficio, la violazione dell’art. 116 c.p.c. rileva solo in caso di disapplicazione del principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa, e il vizio di cui all’art. 2697 c.c. sussiste solo in caso di attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente, e della somma di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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