Risarcimento del danno da inadempimento: onere della prova e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 10091 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve riguardare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla valutazione delle risultanze di causa ed è censurabile solo per vizio di motivazione. In materia di risarcimento del danno da inadempimento, spetta al creditore la prova della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione. La consulenza tecnica d’ufficio, non essendo mezzo istruttorio in senso proprio, non può essere utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova della parte, né per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi non provati.
Il Fatto
Nel 2012, la società promissaria acquirente di un terreno conveniva in giudizio le promittenti venditrici, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, la restituzione della caparra e il risarcimento del danno. L’inadempimento era dedotto per avere le venditrici alienato il bene a terzi. Nel contraddittorio, la convenuta eccepiva la continuità tra il primo preliminare e un successivo accordo, chiamando in giudizio i soggetti subentrati, con domande subordinate di annullamento e di garanzia.
Il Tribunale rigettava le domande attrici. La Corte d’appello, riformando la sentenza, pronunciava la risoluzione del contratto e la restituzione della caparra, ma rigettava la domanda risarcitoria per carenza di prova del danno.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando prioritariamente il ricorso incidentale, ha ricostruito il discrimine tra violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando il principio per cui la prima attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la seconda è mediata dalla valutazione delle risultanze di causa. La doglianza della ricorrente incidentale mirava ad una revisione delle valutazioni del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità, non essendo state indicate specifiche violazioni interpretative delle norme richiamate.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione sulla domanda risarcitoria. Il rigetto non si fondava solo sulla mancata prova del danno, ma anche sulla mancata allegazione di elementi per una stima e sulla natura non prevedibile degli incrementi di valore del terreno al momento della stipula. Sul punto, è stato ribadito che grava sul creditore l’onere di provare la prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
In ordine alla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che non era stato dedotto che il giudice avesse invertito l’onere probatorio o posto a fondamento della decisione prove non richieste dalle parti. Quanto all’art. 210 cod. proc. civ., l’ordine di esibizione costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. La richiesta di accertamenti peritali è stata infine ritenuta correttamente disattesa dalla Corte territoriale, poiché la consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire alla carenza di allegazioni della parte, né essere impiegata per un’indagine esplorativa.
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Nota della Redazione
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