L’errato nomen iuris di sentenza non converte il rito sommario e non estende il termine di appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 10112 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento conclusivo del procedimento sommario di cognizione, ancorché erroneamente qualificato dal giudice con il nomen iuris di sentenza, resta soggetto al regime di impugnazione proprio del rito sommario, con conseguente applicazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c. L’errore sulla denominazione non rileva ai fini dell’individuazione del gravame, dovendosi avere riguardo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione compiuta dal giudice, in coerenza con il principio di ultrattività del rito. Il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. non trova applicazione, salvo che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario ai sensi dell’art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., conversione che richiede un’ordinanza formale ed espressa.
Il Fatto
Il giudizio traeva origine dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da alcuni eredi per ottenere l’accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, dissimulante una permuta con cosa futura, nonché il trasferimento coattivo dei beni ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il Tribunale, all’esito del procedimento, accoglieva la domanda, accertando la natura simulata del contratto e ordinando il trasferimento dei beni. Il provvedimento, emesso per esteso in udienza, veniva formalmente qualificato come sentenza.
La società soccombente proponeva appello, che la Corte d’Appello dichiarava inammissibile perché tardivo, ritenendo applicabile il termine di trenta giorni di cui all’art. 702-quater c.p.c. e non quello di sei mesi previsto per le sentenze. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 702-ter c.p.c., sostenendo che l’erronea qualificazione del provvedimento conclusivo come sentenza avrebbe dovuto comportare l’applicazione del termine di sei mesi, e che l’attività istruttoria svolta nel corso del giudizio (disposizione di una c.t.u.) avrebbe implicato la conversione del rito da sommario a ordinario.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha premesso che nel procedimento sommario di cognizione il termine per l’impugnazione è fissato dall’art. 702-quater c.p.c. in trenta giorni, con finalità acceleratorie, senza che possa applicarsi l’art. 327 c.p.c. Ha quindi richiamato il principio, già affermato da Cass., Sez. 2, n. 30850 del 2019, secondo cui l’errato nomen iuris attribuito al provvedimento conclusivo, all’esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del rito sommario e senza una consapevole scelta del giudice di convertire il rito, non comporta l’applicazione del termine di sei mesi, restando l’appello soggetto al regime proprio dell’art. 702-quater c.p.c.
La Corte ha inoltre escluso che lo svolgimento di un’importante attività istruttoria possa implicare una conversione tacita del rito. L’art. 702-ter, quinto comma, c.p.c. attribuisce al giudice ampi poteri istruttori pur all’interno del procedimento sommario, mentre la conversione è subordinata a un’ordinanza formale ed espressa, ai sensi dell’art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., avente la funzione di consentire alle parti di richiedere i termini per le memorie di precisazione e le deduzioni istruttorie.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rilevato che il provvedimento, ancorché qualificato come sentenza, era stato emesso in udienza il 18/12/2018, mentre l’appello era stato notificato il 28/02/2019, oltre il termine di trenta giorni. Il secondo motivo, concernente il merito delle pretese, è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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