L’interpretazione del contratto privato è accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 10246 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, a meno che la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza doglianze di fatto scindibili. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, da specificarsi analiticamente, e non già per una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto. È, altresì, inammissibile il motivo che si risolva nella mera richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non potendo il giudizio di legittimità essere surrettiziamente trasformato in un ulteriore grado di merito.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società per un credito chirografario, a titolo di ripetizione di quanto asseritamente indebito, corrisposto in esecuzione di un contratto di sublocazione asseritamente nullo per difetto di registrazione. Il giudice delegato respingeva integralmente la domanda e l’opposizione avverso tale decisione veniva rigettata dal Tribunale di Firenze.
Il tribunale riteneva non provato il rapporto di sublocazione, rilevando che le dazioni erano state effettuate in esecuzione di un rapporto qualificabile come deposito o contratto atipico di “self storage”, con conseguente carenza di uno dei presupposti dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la curatela resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene condivisibile la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. formulata dal Presidente, facendola propria integralmente.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la prospettazione generica e cumulativa di vizi di natura eterogenea, quali le censure motivazionali e gli errores in iudicando, contrasta con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione. Una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. Tale inammissibilità può essere superata solo se la formulazione del motivo consente di cogliere con chiarezza doglianze di fatto scindibili, il che non si verifica nel caso di specie, non essendo rinvenibile una separata e puntuale illustrazione dei due vizi. La Corte precisa inoltre che la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. è destinata solo ad illustrare le censure già proposte e non può introdurne di nuove né eliminare cause di inammissibilità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sull’interpretazione dei contratti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione contraria a logica e incongrua, non essendo necessario che l’interpretazione data sia l’unica possibile, ma solo una delle possibili e plausibili. Nella specie, la ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, richiede una rivalutazione del merito, contestando la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito e proponendo una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, profilo precluso in sede di legittimità.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato e, trattandosi di definizione in conformità alla proposta, anche al pagamento della somma equitativamente determinata di € 10.000,00 ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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