Contributi di bonifica ed esenzione per tariffa fognatura: fattispecie distinte (Cass. civ. Sez. 5 n. 10368 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili, la disciplina dell’esenzione dal versamento del contributo per chi è assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura, si riferisce esclusivamente ai contributi dovuti per l’uso dei canali consortili come recapito di scarichi. Tale disciplina, di stretta interpretazione, non è suscettibile di estensione agli ordinari contributi di bonifica, dovuti in relazione all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in ragione del beneficio che da esse trae il contribuente. Ne consegue che la corresponsione della tariffa per il servizio di fognatura e per la raccolta delle acque meteoriche non determina ipso facto l’esenzione dal pagamento dei contributi di bonifica, dovendosi accertare dal giudice di merito se e in che misura i contributi richiesti attengano al beneficio dello scarico di acque nei canali consortili ovvero ad altri benefici.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di notifica con cui il Consorzio Generale di Bonifica richiedeva il pagamento di un contributo consortile per i benefici di natura idraulica fruiti nell’anno 2016.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettando l’appello del Consorzio, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse diritto all’esenzione dal versamento del contributo consortile per aver dimostrato di essere tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e di raccolta delle acque meteoriche. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle disposizioni normative in materia di contributi consortili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 13, comma 3, legge reg. Campania n. 4 del 2003, dell’art. 860 c.c. e delle altre norme richiamate, per avere la corte di merito erroneamente riconosciuto l’esenzione.
La Suprema Corte ha chiarito che l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 3, legge reg. Campania n. 4 del 2003 – che richiama la disciplina dell’art. 155 d.lgs. n. 152 del 2006 – riguarda esclusivamente i contributi dovuti dai proprietari di immobili che scaricano acque nei canali consortili, in quanto già assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato per la pubblica fognatura. La ratio di tale esenzione è evitare una doppia imposizione per il medesimo titolo, ossia lo scarico delle acque.
Tali contributi sono stati nettamente distinti dagli ordinari contributi di bonifica, disciplinati dagli artt. 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933 e dall’art. 860 c.c. Questi ultimi, infatti, hanno una diversa natura e finalità, essendo dovuti dai proprietari di beni situati nel perimetro del comprensorio per la spesa necessaria all’esecuzione, manutenzione e esercizio delle opere di bonifica, a prescindere dall’utilizzo dei canali come recapito di scarichi.
La Corte ha pertanto escluso che il pagamento della tariffa per la fognatura possa determinare automaticamente l’esenzione dal contributo di bonifica, come invece sostenuto dai giudici di secondo grado. Ha precisato che spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se e in che misura i contributi richiesti attengano al beneficio dello scarico di acque o ad altri benefici, eventualmente anche alla luce della necessità di una convenzione tra consorzio e gestore del servizio idrico, come affermato per la disciplina similare della legge reg. Lazio n. 53 del 1998 (cfr. Cass. n. 24639/18, Cass. n. 21781/23 e Cass. n. 11109/25). In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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