Buoni postali serie Q, la ritenuta si applica per competenza su ogni capitalizzazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 10462 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, la ritenuta fiscale si applica secondo il criterio di competenza e non di cassa. Per i buoni della serie Q, emessi tra il 21 settembre 1986 e il 31 dicembre 1996, gli interessi maturati annualmente devono essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni di vita del titolo, come previsto dall’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997. Detta disposizione regolamentare non contrasta con la normativa primaria, in quanto le norme di rango primario richiamate (art. 1 del d.l. n. 556/1986 e art. 3 del d.p.r. n. 602/1973) prevedono espressamente la riscossione delle ritenute sui redditi maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti. Dal ventunesimo al trentesimo anno va corrisposto l’importo dovuto applicando comunque la ritenuta del 12,5%, anche se diverso dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo.
Il Fatto
La titolare di due buoni postali fruttiferi della serie Q, emessi nel 1988, conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra l’importo liquidato al momento del rimborso e quello che riteneva effettivamente dovuto, calcolato secondo la tabella prestampata sul retro dei titoli senza applicare la ritenuta fiscale a ogni capitalizzazione annuale.
Il giudice di pace accoglieva la domanda e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di appello, rigettava il gravame di Poste Italiane. Il giudice d’appello riteneva che la ritenuta del 12,50% dovesse essere applicata in un’unica soluzione al momento del rimborso, disapplicando l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 per asserito contrasto con la normativa di rango primario che, secondo quella lettura, avrebbe imposto il criterio di cassa. Poste Italiane ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente i primi due motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all’efficacia della quietanza liberatoria rilasciata a saldo, è rigettato in conformità al consolidato orientamento per cui la quietanza costituisce una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che emergano elementi univoci di una volontà abdicativa. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per intervenuto giudicato interno, essendo la questione di competenza rimasta estranea al giudizio d’appello.
Il terzo motivo è accolto. La questione centrale riguarda l’individuazione del criterio di imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali: se quello di cassa, secondo cui il reddito diviene tassabile solo al momento della percezione, o quello di competenza, che attribuisce rilievo alla maturazione del diritto di credito. La Corte osserva che l’art. 1 del d.l. n. 556/1986, istitutivo della ritenuta erariale, deve essere letto congiuntamente all’art. 3 del d.p.r. n. 602/1973, il quale prevede la riscossione delle ritenute sui redditi “maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti”. Tale formulazione normativa dimostra che la ritenuta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza all’atto dell’emissione dei buoni.
La Corte valorizza anche il dato per cui l’interesse capitalizzato annualmente incrementa la capacità contributiva dell’investitore, essendo immediatamente reinvestito e concorrendo alla formazione del montante sul quale si calcolano gli interessi successivi. Sotto questo profilo, la maturazione annuale degli interessi determina l’acquisizione definitiva della disponibilità giuridica del diritto, elemento sufficiente a integrare il presupposto dell’obbligazione tributaria come già affermato nella sentenza n. 2082/2021 citata.
Quanto al dedotto contrasto tra il D.M. del 1997 e le fonti primarie, la Corte rileva che il d.lgs. n. 239/1996, fonte di rango primario, all’art. 2 demanda espressamente a un decreto ministeriale la definizione delle particolari modalità applicative della disciplina. Il D.M. 23 giugno 1997 si configura pertanto come norma secondaria autorizzata a integrare e specificare la disposizione primaria, assumendone il medesimo rango. La conclusione è che la ritenuta va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale al netto dell’imposta, mentre i rendimenti indicati in termini assoluti sul retro dei titoli non tengono conto della ritenuta erariale istituita successivamente all’emissione della serie Q.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame applicando i principi sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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