Nullità della sentenza per mancata discussione orale su rituale istanza di parte (Cass. civ. Sez. 5 n. 10632 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza d’appello pronunciata allo stato degli atti quando una parte abbia ritualmente e specificamente insistito per la discussione orale, senza che il giudice abbia dato atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza che siano stati concessi i termini per la trattazione scritta. La mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la richiesta di parte, integra di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza che la parte debba indicare gli argomenti che avrebbe potuto illustrare. Il vizio sussiste anche quando, nel periodo emergenziale, la causa sia stata decisa in camera di consiglio sulla base degli atti, in violazione dell’art. 27 del d.l. n. 137/2020.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di iscrizione ipotecaria e quattordici cartelle di pagamento relative a IVA, ICI, IRAP e IRPEF per gli anni dal 2007 al 2015. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile e la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, tra cui la nullità della sentenza per avere la CTR deciso allo stato degli atti nonostante l’istanza di rinvio per discussione orale depositata due giorni liberi prima dell’udienza, nel corso del periodo emergenziale COVID-19.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale il decimo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 27 del d.l. n. 137/2020. La normativa emergenziale, pur consentendo di sostituire l’udienza pubblica con il collegamento da remoto o, in alternativa, la decisione sulla base degli atti, lascia alla parte la facoltà di insistere per la discussione orale.
La S.C. ha precisato che, in presenza di una rituale e specifica istanza di parte, deve ritenersi nulla la sentenza pronunciata allo stato degli atti, a meno che il giudice non abbia dato atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto per carenze organizzative o non abbia concesso i termini per la trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto e comprovato di aver presentato e notificato alla controparte l’istanza di rinvio per discussione orale due giorni liberi prima dell’udienza; il giudice di appello aveva comunque deciso la controversia allo stato degli atti, senza motivare in ordine all’impossibilità del collegamento da remoto.
La Corte ha escluso la necessità di dimostrare un pregiudizio concreto, aderendo all’orientamento secondo cui la discussione orale costituisce l’essenza stessa dell’esercizio del diritto di difesa. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021 in tema di nullità della sentenza pronunciata prima della scadenza dei termini per le memorie, affermando che la parte non ha alcun onere di indicare quali argomentazioni avrebbe potuto addurre. Ha, infine, qualificato in termini di vulnus al contraddittorio l’impedimento frapposto alla difesa di svolgere con pienezza le proprie conclusioni finali, anche orali.
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Nota della Redazione
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