Accertamento induttivo puro e mancata prova della notifica dell’invito (Cass. civ. Sez. 5 n. 11017 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo puro, l’ipotesi di cui all’art. 39, comma 2, lettera d-bis), d.P.R. n. 600/1973 — introdotta dall’art. 25 della legge n. 28/1999 — legittima l’accertamento quando il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, comma primo, numeri 3) e 4), d.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 51, comma secondo, numeri 3) e 4), d.P.R. n. 633/1972. La prova della notifica dell’invito costituisce presupposto fondante dell’accertamento. La sentenza che, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, accerti la mancata prova della notifica dell’invito e dichiari, per l’effetto, l’illegittimità dell’avviso di accertamento non è affetta da motivazione apparente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercente attività di geometra, un avviso di accertamento per l’anno 2009, con il quale contestava un maggior reddito imponibile ai fini Irpef e Iva. L’accertamento, emesso ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, si fondava sulla mancata risposta all’invito a produrre documentazione, ritenuta necessaria per giustificare l’incongruità delle spese dedotte rispetto ai compensi dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che ne aveva disposto l’annullamento. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, rimanendo il contribuente intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., lamentando la motivazione apparente della sentenza impugnata per non essersi confrontata con i motivi di gravame. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 c.p.c., 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972, 41-bis e 42 d.P.R. n. 600/1973, art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, sostenendo che, per i tributi non armonizzati non sussistesse un obbligo di contraddittorio preventivo e che, per l’Iva, il contribuente non avesse indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere.
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dei motivi per la trattazione cumulata e indistinta dei vizi eterogenei denunciati, richiedente un inesigibile intervento di individuazione dello specifico vizio per ciascuna doglianza, in conformità a Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato.
La S.C. ha richiamato il costante principio per cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando la decisione illustra il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; ricorre la motivazione apparente quando le argomentazioni sono inidonee a rendere percettibili le ragioni della decisione, come precisato da Sez. U. n. 19881 del 2014 e ribadito da Sez. 5, n. 24005 del 2024. Nel caso di specie, la CTR aveva chiaramente esposto, sia pure in forma concisa, le ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che lo stesso non si attaglia al decisum. La CTR non aveva fondato il rigetto sull’illegittimità dell’avviso per difetto di contraddittorio preventivo, ma aveva accertato — con un apprezzamento di fatto insindacabile — che non risultava provata la notifica dell’invito. Tale accertamento faceva venire meno il presupposto stesso dell’accertamento induttivo puro, unico presupposto indicato nell’avviso, conformemente a quanto previsto dalla lettera d-bis) del comma 2 dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 11728 del 2025).
La Corte ha rigettato il ricorso, con nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il contribuente rimasto intimato senza svolgere attività difensiva. Ha, infine, escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
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Nota della Redazione
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