Cessioni intracomunitarie: la prova dei requisiti sostanziali grava sul cedente anche in caso di buona fede (Cass. civ. Sez. 5 n. 11069 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. 331/1993, grava sul cedente l’onere di provare l’effettivo trasporto o la spedizione dei beni in un altro Stato membro e la soggettività passiva del cessionario. L’adempimento di obblighi formali, come le verifiche VIES o la tracciabilità dei pagamenti, non è di per sé sufficiente a fondare l’esenzione, potendo rilevare solo se impedisce la prova dei requisiti sostanziali o denota la partecipazione a una frode. La buona fede del cedente, declinata secondo lo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, consente di mantenere il beneficio solo ove sia dimostrata l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il coinvolgimento in un’evasione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società — operante nel commercio all’ingrosso di articoli fotografici — un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione l’IVA su cessioni che la contribuente aveva ritenuto non imponibili in quanto intracomunitarie, verso una società inglese. L’Ufficio contestava l’insussistenza dei requisiti sostanziali, non essendo avvenuto l’effettivo trasferimento della merce fuori dal territorio nazionale. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma, annullava l’avviso, ritenendo provata la buona fede del cedente. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dei principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia, censurando la sentenza impugnata per aver confuso il piano delle operazioni soggettivamente inesistenti, dove assume rilievo la buona fede del cedente, con quello delle cessioni intracomunitarie non imponibili, che esigono la rigorosa prova dei requisiti sostanziali. L’errore della CTR è consistito nell’aver traslato sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la malafede della contribuente, laddove, al contrario, spetta al cedente provare l’effettiva introduzione fisica dei beni nello Stato membro di destinazione.
La Corte chiarisce che l’accesso al regime di esenzione non è condizionato dall’indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario, essendo sufficiente che questi si identifichi come soggetto passivo nel proprio Stato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.l. n. 331/1993. Tuttavia, tale circostanza non esonera il cedente dalla prova rigorosa del trasporto o della spedizione dei beni, non essendo satisfattivi i soli adempimenti formali predisposti a fini di controllo, come le verifiche VIES o la tracciabilità dei pagamenti.
Quanto alla buona fede, la Corte ne richiede una declinazione qualificata. Il beneficio dell’esenzione può essere mantenuto, anche in difetto della piena prova dell’introduzione fisica, solo se il cedente dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili secondo lo standard di diligenza elevato proprio dell’operatore professionale. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto satisfattivi riscontri prevalentemente formali, senza accertare la concreta adozione di cautele, come un contatto diretto e documentabile con la controparte comunitaria, incorrendo così in una violazione di legge.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché il giudice di merito si attenga ai principi enunciati e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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